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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9390/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma operata dalla Corte d'appello di Bari che aveva rideterminato le pene e le posizioni processuali maturate in primo grado: De Simone contestava la responsabilità per armi e stupefacenti rinvenuti nel seminterrato (affermando che il locale era nella disponibilità di Di Fonte), chiedeva il riconoscimento della collaborazione e di attenuanti (art. 416-bis.1 e circostanze attenuanti generiche e art. 73, comma 7 DPR 309/1990) e lamentava disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a Di Fonte; Ruggiero contestava la determinazione della pena base (massimo edittale per la detenzione di marijuana), il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità ex art. 80 DPR 309/1990, dato che in appello era stato ritenuto responsabile solo della detenzione della marijuana nel furgone; Di Fonte deduceva vizi di motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato e sulla responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cosimo De Simone e di Gianluca Di Fonte (per ragioni diverse: rinuncia parziale ai motivi d'appello e deduzioni non devolute in appello/merce generiche), condannandoli alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Per Ruggiero la Corte ha accolto due motivi congiunti ritenendo carente la motivazione della Corte territoriale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa l'applicazione dell'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990 (mancanza di considerazione del principio attivo e delle soglie giurisprudenziali per le "droghe leggere"). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata nei confronti di Ruggiero e il processo è rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sulle richieste relative alle attenuanti generiche e all'esclusione dell'aggravante.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 80

    art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la configurabilità dell'aggravante della "ingente quantità" per le droghe leggere conta il principio attivo e le soglie giurisprudenziali (criteri Biondi/Polito), non il mero peso lordo della sostanza.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 7

    art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    Per il riconoscimento dell'attenuante speciale è necessaria un'attività collaborativa concreta, utile all'interruzione o al ridimensionamento dell'attività delittuosa; non sono sufficienti dichiarazioni generiche o riferite a fatti di altri procedimenti.

  • codice penale - art. 416-bis e art. 416-bis.1

    art. 416-bis; art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'attenuante prevista dall'art. 416-bis.1 si applica solo ai reati commessi nell'ambito o per agevolare associazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta quando i reati ascritti non rientrano in tale ambito o la deduzione non è stata proposta in appello.

  • codice di procedura penale - art. 599

    Richiamato in relazione alla riforma della pena inflitta a Di Fonte in esito al giudizio concordato in appello; la Corte ha accertato la regolarità della rideterminazione in base alla normativa processuale applicabile.

  • codice di procedura penale - art. 599-bis

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di concordato in appello e dei limiti di impugnazione in Cassazione (possibilità di censurare solo specifici profili relativi alla formazione del consenso e al contenuto della pronuncia).

  • codice penale - art. 133

    La Corte ha ribadito che la motivazione della pena è sufficiente se indica l'elemento prevalente (tra quelli dell'art. 133) che ha determinato la misura, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato dei punti di responsabilità oggetto di rinuncia, rendendo inammissibili tali censure in Cassazione.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti legate alla collaborazione (art. 73, comma 7 DPR 309/1990 o art. 416-bis.1), la collaborazione deve essere concreta e dimostrata come utile per il procedimento in cui si chiede la riduzione: dichiarazioni generiche o attinenti ad altri procedimenti possono non essere valutate favorevolmente.
  • L'aggravante per "ingente quantità" di stupefacenti (art. 80 DPR 309/1990) va valutata sul principio attivo e con riferimento alle soglie stabilite dalla giurisprudenza (criteri Biondi/Polito); il mero peso lordo della sostanza non è decisivo, specialmente per le 'droghe leggere'.
  • La motivazione della pena è adeguata se indica l'elemento prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p.; doglianze generiche sulla misura possono risultare inammissibili se il giudice ha esplicitato il criterio dominante.
  • In caso di carenza motivazionale specifica (es.: mancata valutazione espressa delle attenuanti generiche o dell'applicabilità di un'aggravante), la Cassazione può annullare e rinviare ad altra sezione per nuovo esame; dunque è essenziale che il giudice di merito affronti espressamente tutte le richieste rilevanti.
  • Nel concordato in appello (art. 599-bis/599 c.p.p.) le censure ammissibili in Cassazione sono limitate ai profili relativi alla formazione della volontà di concordare, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia, non a semplici contestazioni sulla congruità della pena quando rientri nei limiti di legge.

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