Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i delitti di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Tre censure principali: 1) omessa motivazione circa la presunta non illegalità della condotta in relazione alla legge n. 242/2016 (coltivazione di canapa ammessa a determinate condizioni); 2) mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; 3) vizio di motivazione sulla misura della pena per mancata valutazione dei parametri dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto sufficientemente motivate le conclusioni della Corte d'Appello e del Tribunale: la coltivazione di 111 piante in una serra attrezzata con impianti di irrigazione, riscaldamento e ventilazione e l'assenza di altre coltivazioni hanno fatto escludere la natura 'domestica' e la riconducibilità alle finalità previste dalla legge n. 242/2016. È stata altresì ritenuta infondata la richiesta di applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, e congrua la pena comminata in primo grado, avendo il giudice di merito adeguatamente considerato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4, commi 5 e 7; art. 2
La legge qualifica come lecita la coltivazione esclusivamente di varietà iscritte nel catalogo comunitario e per finalità tassativamente indicate (alimentare, cosmetico, semilavorati per industrie, fitodepurazione, ricerca, didattica, florovivaismo ecc.). Non esclude automaticamente la punibilità quando siano in gioco derivati commercializzati; la liceità è circoscritta a specifiche finalità produttive.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
L'ipotesi lieve richiede valutazione sulle modalità e sulla offensività concreta dell'illecito. Nel caso la Corte ha ritenuto che le modalità di coltivazione e la consistenza dimostrassero finalità di commercializzazione, ostative al riconoscimento della riduzione.
I parametri per la determinazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, personalità, finalità, mezzi, modalità) sono stati applicati dai giudici di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto le valutazioni di congruità della pena adeguate anche se non richiamate testualmente nel provvedimento impugnato.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Castignani e Caruso)
«in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»
Le Sezioni Unite affermano che anche derivati con THC inferiore ai limiti formali possono integrare il reato se hanno efficacia drogante; la disciplina della legge 242 non legittima attività di commercializzazione che abbia efficacia offensiva. Ciò è stato richiamato e applicato dai giudici di merito nel caso concreto.
Massime di principio
- La legge n. 242/2016 tutela specifiche coltivazioni e finalità tassative: la mera presenza di varietà a basso THC non garantisce automaticamente la non punibilità se l'attività ha connotati commerciali o offensivi.
- La concreta offensività e la finalità di commercializzazione sono elementi decisivi per distinguere tra coltivazione 'domestica' irrilevante e condotta penalmente rilevante; elementi fattuali quali numero di piante, infrastrutture (serra, impianti), e disponibilità di stupefacente pronto alla distribuzione sono indizi forti di finalità illecita.
- L'applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 richiede elementi probatori chiari che dimostrino la scarsa offensività e l'assenza di scopo di spaccio; la mera richiesta difensiva senza specificità probatoria è inadeguata.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti è limitato quando vi sia doppia conformità tra primo e secondo grado: occorre formulare censure specifiche e motivare come la valutazione del merito sia viziata da errori di diritto o da illogicità manifeste.
- La determinazione della pena deve risultare compatibile con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; tuttavia, la mancata menzione testuale di ogni parametro non invalida la sanzione se dalla motivazione emerge che i criteri sono stati effettivamente considerati.
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