Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i delitti di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Tre censure principali: 1) omessa motivazione circa la presunta non illegalità della condotta in relazione alla legge n. 242/2016 (coltivazione di canapa ammessa a determinate condizioni); 2) mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; 3) vizio di motivazione sulla misura della pena per mancata valutazione dei parametri dell'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto sufficientemente motivate le conclusioni della Corte d'Appello e del Tribunale: la coltivazione di 111 piante in una serra attrezzata con impianti di irrigazione, riscaldamento e ventilazione e l'assenza di altre coltivazioni hanno fatto escludere la natura 'domestica' e la riconducibilità alle finalità previste dalla legge n. 242/2016. È stata altresì ritenuta infondata la richiesta di applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, e congrua la pena comminata in primo grado, avendo il giudice di merito adeguatamente considerato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242

    art. 4, commi 5 e 7; art. 2

    La legge qualifica come lecita la coltivazione esclusivamente di varietà iscritte nel catalogo comunitario e per finalità tassativamente indicate (alimentare, cosmetico, semilavorati per industrie, fitodepurazione, ricerca, didattica, florovivaismo ecc.). Non esclude automaticamente la punibilità quando siano in gioco derivati commercializzati; la liceità è circoscritta a specifiche finalità produttive.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    L'ipotesi lieve richiede valutazione sulle modalità e sulla offensività concreta dell'illecito. Nel caso la Corte ha ritenuto che le modalità di coltivazione e la consistenza dimostrassero finalità di commercializzazione, ostative al riconoscimento della riduzione.

  • Codice penale - art. 133

    I parametri per la determinazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, personalità, finalità, mezzi, modalità) sono stati applicati dai giudici di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto le valutazioni di congruità della pena adeguate anche se non richiamate testualmente nel provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (Castignani e Caruso)

    «in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»

    Le Sezioni Unite affermano che anche derivati con THC inferiore ai limiti formali possono integrare il reato se hanno efficacia drogante; la disciplina della legge 242 non legittima attività di commercializzazione che abbia efficacia offensiva. Ciò è stato richiamato e applicato dai giudici di merito nel caso concreto.

Massime di principio

  • La legge n. 242/2016 tutela specifiche coltivazioni e finalità tassative: la mera presenza di varietà a basso THC non garantisce automaticamente la non punibilità se l'attività ha connotati commerciali o offensivi.
  • La concreta offensività e la finalità di commercializzazione sono elementi decisivi per distinguere tra coltivazione 'domestica' irrilevante e condotta penalmente rilevante; elementi fattuali quali numero di piante, infrastrutture (serra, impianti), e disponibilità di stupefacente pronto alla distribuzione sono indizi forti di finalità illecita.
  • L'applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 richiede elementi probatori chiari che dimostrino la scarsa offensività e l'assenza di scopo di spaccio; la mera richiesta difensiva senza specificità probatoria è inadeguata.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti è limitato quando vi sia doppia conformità tra primo e secondo grado: occorre formulare censure specifiche e motivare come la valutazione del merito sia viziata da errori di diritto o da illogicità manifeste.
  • La determinazione della pena deve risultare compatibile con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; tuttavia, la mancata menzione testuale di ogni parametro non invalida la sanzione se dalla motivazione emerge che i criteri sono stati effettivamente considerati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.