Cassazione Penale, Sentenza n. 9192/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Torino del 7/03/2022 che li aveva condannati per il reato previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. a), d.lgs. n.152/2006, per il superamento dei valori limite di emissione dei composti organici volatili. Contestavano la motivazione con un unico motivo, denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: sostenevano di avere adottato tutte le precauzioni, di aver incaricato ditte specializzate, di aver usato strumenti certificati e di avere richiesto interlocuzioni con gli organi accertatori; affermavano inoltre che non esisteva norma che imponesse la porosità dei filtri e che non erano a conoscenza che la discrasia nelle misurazioni fosse attribuibile alla porosità del filtro, fornendo documentazione e dichiarazioni a sostegno di tale versione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto la prospettazione difensiva parziale e insufficiente a scalfire la coerenza logica della motivazione del Tribunale, che aveva accertato la conoscenza della causa della discrasia (già dall'ottobre 2017) e la mancata adozione di correttivi, nonché l'assenza di prova dell'equivalenza del metodo alternativo di misura invocato dagli imputati rispetto alla normativa UNI di riferimento. Ne è conseguito il mantenimento della condanna di primo grado (ammende: euro 12.000 per Riva, euro 10.000 per Briga; a Briga furono concessi benefici della sospensione condizionale e della non menzione in primo grado) e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali oltre al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera a)
Norma penale ambientale sanzionatrice del superamento dei valori limite di emissione per parametri come i composti organici volatili; qui applicata perché gli imputati, in funzione delle rispettive responsabilità aziendali, avrebbero omesso misure correttive e continuato l'uso di filtri che hanno determinato misurazioni sottostimate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato come riferimento procedurale in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; non influisce sul merito penale sostanziale della vicenda
UNI 12619:2013
Norma tecnica di riferimento per la determinazione della concentrazione di carbonio organico totale (COT) e per i requisiti degli strumenti; designata come metodologia di riferimento e premessa che metodi alternativi sono ammessi solo se l'utilizzatore dimostra la loro equivalenza, onere che la difesa non ha assolto
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con onere delle spese e possibilità di versamento alla Cassa delle ammende; applicato per irrogare il pagamento di euro 3.000,00
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la disciplina sulla dichiarazione di inammissibilità e sulla valutazione della buona fede della parte; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa, ma non sufficienti a modificare l'esito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Se si utilizza un metodo alternativo di misura rispetto alla normativa tecnica di riferimento, spetta all'utilizzatore dimostrarne l'equivalenza mediante prove documentali e tecniche; la sola affermazione non è sufficiente
- La conoscenza, anche formale, di una anomalia o di una prescrizione da parte degli organi di controllo impone l'obbligo di adottare tempestivi correttivi: la persistenza dell'anomalia può integrare responsabilità per omessa adozione di misure
- Nelle impugnazioni in Cassazione non è sufficiente una critica generica della motivazione di merito; occorre proporre censure specifiche di diritto o dimostrare, con elementi concreti, l'irragionevolezza logica della decisione
- Documentare puntualmente gli interventi di manutenzione, le comunicazioni e le richieste di interlocuzione agli enti accertatori è cruciale: prove scritte e tecniche rafforzano la difesa e possono evitare che omissioni appaiano ingiustificate
- La mancata indicazione di soluzioni tecniche concrete in risposta a un verbale di prescrizione può essere interpretata come insufficiente e rilevante ai fini della responsabilità
- Le norme tecniche (UNI) possono assumere rilievo probatorio e metodologico nelle valutazioni giudiziarie su misurazioni ambientali; attenersi ai metodi di riferimento o dimostrarne l'equivalenza con studi e prove sperimentali è essenziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9205/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →