Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Potenza impugna la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 22/06/2022 che, riformando parzialmente il tribunale di Matera, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 ma riconosciuto recidiva e continuazione, condannandolo per violazione dell'art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90 a 12 anni e 6 mesi di reclusione e a €121.000 di multa. I ricorsi censurano: (i) omissione di acquisizione di documenti ritenuti decisivi (denuncia, fotografie, verbale d'udienza); (ii) errata applicazione delle regole sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.3-bis e correlati) e mancata rinnovazione completa delle prove dichiarative; (iii) carenze e contraddittorietà della motivazione di appello, con presunto travisamento delle prove in relazione all'accessibilità del magazzino dove fu rinvenuta la droga (esistenza di pannello facilmente removibile, tracce di terzi, breve intervallo temporale dopo scarcerazione). Si deduce la violazione delle norme processuali e dell'onere motivazionale richiesto per riformare una sentenza assolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito la "motivazione rafforzata" richiesta per riformare una sentenza di proscioglimento: la motivazione d'appello si è limitata a riferire un mutamento dello stato dei luoghi (maggior luce) senza affrontare adeguatamente le questioni decisive individuate dal primo giudice (libera accessibilità del magazzino, pannello facilmente rimovibile, tracce di terzi, possibile ingresso da aree recintate). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato nella parte motivazionale e ha disposto il rinvio al giudice di merito affinché elabori una motivazione rafforzata e individui le prove dichiarative da rinnovare ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.; ha dichiarato superfluo esaminare ulteriori censure. In sostanza il provvedimento di condanna d'appello è stato cassato in quanto carente nella motivazione e rinviato per nuova valutazione e/o rinnovazione delle prove.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73 commi 1 e 4
Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti; il ricorso riguarda la condanna per violazione di tali commi
Aggravante oggetto di valutazione: la Corte d'appello l'ha esclusa, fatto richiamato nel procedimento
Codice di procedura penale art. 603 comma 3-bis
Imposta l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, limitatamente alla prova dichiarativa già assunta, quando l'appello del pubblico ministero è incentrato sulla valutazione della prova dichiarativa; la Corte precisa che la rinnovazione riguarda le prove "decisive" e può essere disposta anche d'ufficio
Codice di procedura penale art. 603 comma 3
Disciplina generale della rinnovazione istruttoria in appello; richiamata nel confronto con la novella del 2017
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. b), c), d), e)
Norme procedurali relative ai motivi di ricorso per cassazione contestati (vizi di motivazione, travisamento, mancata acquisizione di prove); i motivi sono stati esaminati nel quadro più ampio della rinnovazione e della motivazione rafforzata
Codice di procedura penale art. 234
Regola l'acquisizione di documenti nel processo: la Corte ricorda che l'acquisizione in appello richiede che i documenti siano rilevanti e decisivi rispetto al quadro probatorio
Codice di procedura penale art. 192
Principio di valutazione della prova: la cassazione richiama l'onere del giudice di compiere una rigorosa analisi e valutazione dei dati probatori
Legge 23 giugno 2017 n. 103 (riforma Orlando)
Ha introdotto l'art. 603 comma 3-bis; la Cassazione interpreta la modifica come funzionale a evitare rinnovazioni integrali automatiche, riservando la rinnovazione alle prove dichiarative ritenute "decisive"
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo art. 6 par. 3 lett. d)
Richiamata a supporto del principio che la riforma di un proscioglimento impone garanzie procedurali rafforzate, anche in relazione al diritto di difesa e alle modalità di acquisizione/valutazione delle prove
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero impugna una decisione di proscioglimento, la Corte d'appello che intenda ribaltarla deve fornire una "motivazione rafforzata" che affronti espressamente le ragioni che avevano determinato l'assoluzione in primo grado
- Se la riforma della sentenza assolutoria si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice, la Corte d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.3-bis) delle sole prove dichiarative che risultino effettivamente decisive per l'esito
- La rinnovazione può essere disposta anche d'ufficio e non richiede sempre una specifica istanza dell'appellante, purché il giudice individui e motivi quali dichiarazioni vadano riassunte
- Le richieste di acquisizione documentale in appello vanno valutate alla luce della loro rilevanza e carattere decisivo rispetto al quadro probatorio: il rifiuto può essere implicito nella motivazione complessiva se il giudice ritiene già acquisiti elementi sufficienti
- Non si può fondare una condanna in riforma esclusivamente su una mera rivalutazione delle dichiarazioni già acquisite in primo grado senza procedere alla rinnovazione quando tali dichiarazioni siano state determinanti per l'assoluzione
- In caso di motivazione di appello insufficiente la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare per consentire la riformulazione della motivazione e, se necessario, la rinnovazione delle prove
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