Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 727 c.p. (abbandono di animali) per aver lasciato, davanti al cancello chiuso di un canile pubblico, una scatola con cinque cuccioli di circa due mesi, senza acqua né cibo, alla presenza di cani randagi, per circa mezz'ora fino all'apertura del canile. La ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e travisamento della prova perché non sarebbe stata proprietaria né detentrice degli animali, ma li avrebbe raccolti dal ciglio della strada per consegnarli al canile chiuso; (ii) che la condotta era una consegna lecita a struttura pubblica e il tempo di esposizione era limitato; (iii) mancata concessione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e difetto di motivazione rispetto a danni, ammenda e sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità gli apprezzamenti di fatto del giudice di merito, condividendo che le immagini di videosorveglianza non dimostravano tentativi di contatto con il canile e che la proprietà non è condizione necessaria per l'integrazione di art. 727 c.p. (rileva il potere di fatto sull'animale). Ha invece accolto il terzo motivo: il Tribunale non ha adeguatamente motivato sul rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla verifica dell'applicabilità dell'art. 131-bis e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio su tale specifico punto; il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen. (abbandono di animali)
La fattispecie di abbandono non richiede necessariamente la qualità di proprietario: rileva il potere di fatto o la detenzione anche occasionale sull'animale. Depositare animali in assenza di effettiva consegna e senza tentativi di contatto con la struttura può integrare il reato.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Si tratta di una causa di esclusione della punibilità che richiede una specifica valutazione e motivazione da parte del giudice rispetto all'esiguità del pericolo derivante dalla condotta; la mancata argomentazione su questo punto legittima l'annullamento limitato e il rinvio.
D.L. 137/2020 art. 23 comma 8
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (provvedimento di natura procedurale relativo al rito e alla trattazione del ricorso).
Sez.3, ordinanza n. 6415 del 18/01/2006, Rv. 233307 (giurisprudenza)
Conferma il principio secondo cui non è necessaria la proprietà per configurare l'abbandono: rileva chi detiene l'animale, anche soltanto occasionalmente.
Sez.3, n. 34396 del 05/07/2001, Rv. 220105 (giurisprudenza)
Stabilisce che la consegna di un cane presso strutture comunali, se effettiva, non integra il reato di abbandono; tuttavia la fattispecie concreta richiede la prova della effettiva consegna.
Sez.6, n. 27151 del 27/06/2011 (giurisprudenza)
Precisa che il vizio di motivazione si realizza anche quando mancano singoli momenti esplicativi essenziali della decisione.
Sez.6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763 (giurisprudenza)
Ulteriore conferma del principio secondo cui la motivazione deve affrontare tutti i punti cruciali sollevati dalle parti.
Sez.3, n. 38380 del 15/07/2015, Rv. 264796 (giurisprudenza)
Quando la Cassazione annulla con rinvio limitatamente all'accertamento della causa di non punibilità per particolare tenuità, il giudice di rinvio deve verificare solo l'applicabilità di tale causa e non può sollevare questioni relative alla prescrizione già escluse dal giudicato progressivo.
Massime di principio
- Per l'integrazione del reato di abbandono (art. 727 c.p.) non è decisiva la proprietà formale dell'animale: conta il potere di fatto o la detenzione, anche se occasionale.
- La semplice collocazione di animali davanti a una struttura chiusa può essere considerata abbandono se manca la prova di un'effettiva consegna o di adeguati tentativi di contatto con la struttura.
- La brevità del periodo di esposizione non esclude automaticamente l'abbandono: va valutato il concreto rischio di danno o patimento per gli animali e le condizioni obiettive (calore, presenza di randagi, assenza di acqua/cibo).
- Se si eccepisce la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), il giudice è obbligato a motivare specificamente perché la esclude; la mancata motivazione comporta annullamento limitato e rinvio.
- In Cassazione i profili di fatto sono difficilmente overturnabili se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e circostanziata: le censure sulla valutazione delle prove richiedono dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione.
- Dopo un annullamento limitato relativo all'art. 131-bis, il giudice di rinvio deve esaminare esclusivamente la questione della particolare tenuità e non può rimettere in discussione questioni ormai giudicate con giudicato progressivo (es. prescrizione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9192/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9205/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →