Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la parziale conferma della condanna per utilizzo di oggetti pericolosi (art. 6-bis L. n.401/1989) e la riforma in appello che aveva assolto BALLONE dai reati di resistenza e lesioni. Motivi di cassazione: (1) vizio procedurale per presunta mancata notifica/formale contestazione delle imputazioni dopo la separazione della posizione processuale in seguito alla scelta del rito abbreviato; (2) travisamento della prova e omesso esame di elementi a difesa, con particolare riferimento alla deposizione di un operante e alle immagini che, a dire del ricorrente, avrebbero dimostrato comportamento difensivo; (3) mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa; (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); (5) mancata applicazione delle attenuanti generiche e della provocazione (art. 61 n.2 e art. 114 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione procedurale (1) ha ritenuto assorbente il difetto di interesse a proporre l'eccezione, dato che dopo la separazione la nuova fissazione conteneva correttamente l'imputazione relativa all'art. 6-bis L. n.401/1989, unico capo confermato. Sui profili di merito (2) e (3) ha escluso la sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito sulla motivazione e sulla valutazione delle prove quando non sussista mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: i giudici di merito avevano fornito motivazioni non censurabili che descrivevano condotte idonee a integrare il reato (uso dell'asta di bandiera come oggetto offensivo, lancio di transenna, comportamento anche dopo l'intervento degli operanti) e avevano ragionevolmente valutato l'attendibilità dei testi della difesa. Sulla legittima difesa è stata confermata l'esclusione per la sussistenza di una situazione di reciproco intento aggressivo e di rissa (richiamo a precedenti giurisprudenziali). L'art. 131-bis c.p. è stato escluso perché la condotta è stata ritenuta non tenue per le modalità violente e l'entità del pericolo creato. Le altre censure (attenuanti, provocazione) sono state ritenute infondate o non adeguatamente motivate dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 6-bis L. n. 401 del 1989
Norma utilizzata per contestare l'utilizzo di oggetti pericolosi in occasione di eventi sportivi; la Corte ha ritenuto provato l'uso dell'asta della bandiera e altri comportamenti idonei a integrare la fattispecie
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta è stata valutata dalle corti come violenta e idonea a creare un significativo pericolo, incompatibile con la speciale tenuità
Attenuante richiamata dal ricorrente (provocazione/alterazione psicologica), ma non riconosciuta per insufficiente dimostrazione e per la mancanza di chiarezza nel collegamento tra fatto e applicabilità
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte non ha ritenuto provata una riduzione di responsabilità basata sulle argomentazioni svolte dalla difesa
Menziionato dalla difesa in relazione a possibili applicazioni congiunte di attenuanti, ma la Corte ha criticato la mancanza di chiarezza nel passaggio logico necessario per applicare congiuntamente dette disposizioni
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2 n. 9106/2021; Sez. 5 n. 36115/2018; Sez. 5 n. 36143/2019)
Principi utilizzati: la Cassazione non è un giudice del fatto e non rivede il merito probatorio salvo casi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; in materia di rissa la legittima difesa è esclusa quando vi sia reciproco intento aggressivo, salvo reazione ad offesa del tutto nuova, imprevedibile e sproporzionata
Massime di principio
- In Cassazione non si ottiene accoglimento ricorrendo a una diversa valutazione delle prove: le censure devono riguardare violazioni di legge o carenze manifeste, logiche o contraddittorie della motivazione
- Se la posizione processuale viene separata e si tiene nuova udienza, è determinante verificare la corretta riproposizione/contestazione formale delle imputazioni; l'assenza di interesse su tale profilo può rendere inammissibile il motivo
- In fatti di gruppo o scontri tra tifoserie (rissa) la legittima difesa è difficilmente riconoscibile se esiste un reciproco intento aggressivo o un accettato livello di rischio; può essere salvata solo se si dimostra un'offesa del tutto nuova, imprevedibile e sproporzionata
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non si applica quando le modalità della condotta e il grado di pericolo creato sono rilevanti; la valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in cassazione
- Le attenuanti (provocazione, generiche) richiedono un'adeguata e coerente dimostrazione fattuale nel processo; argomentazioni generiche o contraddittorie spesso non sono sufficienti per la loro concessione
- Per impugnazioni penali è strategico concentrare i motivi su profili di diritto e formali (nullità, violazioni procedurali effettive, vizio motivazionale manifesto) piuttosto che su mera rivalutazione fattuale
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