Cassazione Civile, Ordinanza n. 24860/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato i ricavi dichiarati per l'anno 2003, recuperando IVA, IRPEF e IRAP. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale; in appello, però, la Commissione tributaria regionale ha riformato integralmente la decisione ritenendo fondata la pretesa fiscale e motivata in modo sufficiente la sentenza di primo grado. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione della sentenza d'appello per non avere la CTR valutato le ragioni poste a base della decisione di primo grado; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993, norma richiamata in tema di accertamenti fondati sugli studi di settore. La Corte rileva che il ricorrente si è limitato a trascrivere le due sentenze di merito senza fornire ulteriori elementi e senza indicare un fatto decisivo omesso dalla CTR.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione e che non fosse stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo; ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, poiché il contribuente si era limitato a trascrivere il contenuto delle decisioni di merito senza sviluppare ulteriori elementi idonei a sostenere la censura. Conseguentemente il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato rigettato nel dispositivo, con condanna del ricorrente alle spese e ordine sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
vigente n. 5 comma 1 art. 360 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; non è sufficiente prospettare una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli accertamenti fondati sugli studi di settore; il secondo motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si individua specificamente un fatto storico, decisivo e non esaminato dalla sentenza impugnata.
- La mera contrapposizione tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello non basta a integrare il vizio di motivazione della decisione impugnata, se la sentenza di appello contiene una motivazione autonoma e non apparente.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve offrire alla Corte gli elementi necessari per valutare la censura, non essendo sufficiente la sola trascrizione di atti o sentenze di merito.
- Quando il primo motivo è inammissibile per ragioni assorbenti, gli ulteriori motivi che presuppongono la sua sorte possono restare assorbiti senza esame nel merito.
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