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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24860/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato i ricavi dichiarati per l'anno 2003, recuperando IVA, IRPEF e IRAP. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale; in appello, però, la Commissione tributaria regionale ha riformato integralmente la decisione ritenendo fondata la pretesa fiscale e motivata in modo sufficiente la sentenza di primo grado. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione della sentenza d'appello per non avere la CTR valutato le ragioni poste a base della decisione di primo grado; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993, norma richiamata in tema di accertamenti fondati sugli studi di settore. La Corte rileva che il ricorrente si è limitato a trascrivere le due sentenze di merito senza fornire ulteriori elementi e senza indicare un fatto decisivo omesso dalla CTR.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione e che non fosse stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo; ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, poiché il contribuente si era limitato a trascrivere il contenuto delle decisioni di merito senza sviluppare ulteriori elementi idonei a sostenere la censura. Conseguentemente il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato rigettato nel dispositivo, con condanna del ricorrente alle spese e ordine sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    vigente n. 5 comma 1 art. 360 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; non è sufficiente prospettare una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli accertamenti fondati sugli studi di settore; il secondo motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si individua specificamente un fatto storico, decisivo e non esaminato dalla sentenza impugnata.
  • La mera contrapposizione tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello non basta a integrare il vizio di motivazione della decisione impugnata, se la sentenza di appello contiene una motivazione autonoma e non apparente.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve offrire alla Corte gli elementi necessari per valutare la censura, non essendo sufficiente la sola trascrizione di atti o sentenze di merito.
  • Quando il primo motivo è inammissibile per ragioni assorbenti, gli ulteriori motivi che presuppongono la sua sorte possono restare assorbiti senza esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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