Cassazione Civile, Ordinanza n. 14104/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento di una società per ottenere la dichiarazione di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale e del conferimento in esso di immobili in comproprietà tra la ricorrente e il coniuge. I giudici di merito hanno ritenuto provato il credito del fallimento verso la ricorrente per indebiti prelevamenti dal conto sociale, uso di carte di credito della società e versamenti a favore di un amministratore di fatto, valorizzando documentazione bancaria e dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente. La corte d'appello ha inoltre ritenuto irrilevante l'asserita ignoranza della ricorrente circa le operazioni di distrazione, attribuendole la responsabilità quale amministratrice di diritto e affermando che, per l'azione revocatoria, bastava la prova della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie mediante il conferimento dei beni nel fondo patrimoniale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 2476 c.c., 2381 c.c. e 216 l.fall., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare l'esistenza del credito presupposto sulla base di una responsabilità dell'amministratore di diritto per presunta distrazione di somme, senza che il fallimento avesse provato la consapevolezza della condotta in capo all'amministratrice; in sostanza contestava l'imputazione soggettiva delle distrazioni e la ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito non si fondava sulla necessità di accertare in via definitiva il credito o la responsabilità penale per bancarotta, ma sulla sufficienza di un credito anche eventuale ai fini dell'azione revocatoria e sugli accertamenti di fatto compiuti circa la consapevolezza della ricorrente e la natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. La Corte ha inoltre osservato che la censura, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio e degli accertamenti fattuali, non consentito in sede di legittimità. Confermata quindi l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale del creditore anche rispetto a crediti eventuali o litigiosi, senza necessità di un credito certo, liquido ed esigibile o di un previo giudizio di accertamento del credito.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non se si contesta soltanto la valutazione dell'esito della prova.
È richiamato per affermare la responsabilità dell'amministratrice di diritto per la gestione sociale affidata a un amministratore di fatto e per gli utilizzi dei fondi sociali avvenuti in tale contesto.
È evocato nel motivo di ricorso come norma relativa all'organizzazione e gestione societaria, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione difensiva.
È richiamato dalla ricorrente per contestare l'imputazione delle distrazioni nella prospettiva della bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma la Corte rileva che ciò non incide sulla ratio dell'azione revocatoria esaminata.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con argomentazioni specifiche e intelligibili, indicando le norme asseritamente violate e il contrasto con la decisione impugnata.
L'inammissibilità del motivo consegue alla mancata specifica censura delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata rispetto alle norme invocate.
La decisione è resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, rilevante anche ai fini della condanna aggravata.
La memoria depositata dalla ricorrente è stata ritenuta generica e inidonea a superare la proposta di definizione accelerata.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta la condanna per abuso del processo con liquidazione equitativa in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto, in conseguenza della definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito tutelabile può essere anche eventuale, litigioso o contestato, purché non manifestamente infondato; non è necessaria la preventiva certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
- L'azione revocatoria mira a conservare la garanzia patrimoniale generica del debitore e non a ottenere una pronuncia restitutoria; ciò giustifica una nozione ampia di credito presupposto.
- La deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione richiede specifiche e intelligibili argomentazioni che confrontino le norme invocate con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato la prova raccolta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, salvo i limiti del vizio motivazionale dedotto nei limiti consentiti dalla legge.
- Ai fini della revocatoria di un atto a titolo gratuito, rileva lo stato soggettivo del disponente e la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, potendo tale consapevolezza essere desunta anche da elementi presuntivi e dalla prossimità temporale degli atti dispositivi alle vicende debitorie.
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