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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31922/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i motivi 1 e 4 del ricorso, rigettato i motivi 2 e 3 e dichiarato assorbiti i motivi 5 e 6. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella IVA. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento in materia IVA. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR, senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione che aveva partecipato al primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) omessa pronuncia sul giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti, nel quale sarebbe stato accertato che il credito IVA oggetto della cartella era compreso nella cessione d'azienda a favore della contribuente; (2) falsa applicazione degli artt. 14 e 53 d.lgs. 546/1992 per omessa notifica dell'appello all'agente della riscossione in ipotesi di litisconsorzio necessario; (3) nullità del procedimento e della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in appello verso l'agente della riscossione; (4) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva ritenuto inoppugnabile il credito fiscale per mancata impugnazione del c.d. avviso bonario; (5) violazione dell'art. 2343 c.c. sulla ricomprensione del credito IVA nella cessione d'azienda; (6) violazione dell'art. 2697 c.c. per riparto dell'onere della prova sulla medesima questione. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio in appello perché il litisconsorzio tra Agenzia ed agente della riscossione sussiste solo se sono dedotti anche vizi propri della cartella, circostanza qui non ricorrente. Ha invece accolto il motivo sull'art. 19 d.lgs. 546/1992, affermando che l'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma non esclude l'autonoma impugnabilità di atti con cui l'Amministrazione renda nota una pretesa tributaria ben individuata e motivata; il contribuente ha quindi la facoltà, non l'onere, di impugnare l'avviso bonario. Ha poi accolto il motivo sul giudicato esterno, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla rilevanza della precedente sentenza tra le stesse parti che aveva accertato in fatto la ricomprensione del credito IVA nella cessione d'azienda; i motivi su art. 2343 c.c. e art. 2697 c.c. sono stati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Il litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione in appello si configura solo se la controversia coinvolge anche vizi propri della cartella, oltre al merito della pretesa tributaria.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La mancata notifica dell'appello al concessionario non determina nullità quando la causa non è inscindibile nei suoi confronti.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma sono impugnabili anche atti diversi che rendano conoscibile una pretesa tributaria ben individuata e motivata; il contribuente ha facoltà, non onere, di impugnare l'avviso bonario.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ricorrendo i presupposti e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione.

  • art. 2343 c.c.

    Motivo assorbito; la questione della ricomprensione del credito nella cessione d'azienda non è stata esaminata autonomamente nel merito dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Motivo assorbito; il riparto dell'onere della prova sulla ricomprensione del credito nella cessione d'azienda non è stato oggetto di decisione autonoma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contraddittorio in appello tra ente impositore e agente della riscossione è necessario solo se la controversia investe, oltre al merito del tributo, anche vizi propri dell'atto della riscossione.
  • L'omessa notifica dell'appello al concessionario non comporta nullità quando l'impugnazione riguarda esclusivamente il fondamento della pretesa fiscale e non la validità della cartella per vizi propri.
  • L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 è tassativa, ma non impedisce l'impugnazione di atti atipici o preparatori che rendano nota al contribuente una pretesa tributaria specifica e motivata.
  • Quando un precedente giudicato tra le stesse parti ha accertato in fatto un elemento decisivo rilevante anche nel giudizio successivo, il giudice di merito deve esaminare la dedotta efficacia esterna del giudicato; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
  • In presenza di un giudicato esterno decisivo e di assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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