Cassazione Civile, Ordinanza n. 15993/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo e negato il privilegio richiesto sul credito derivante dall'attività di agenzia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società che assumeva di aver svolto attività di agente di commercio per la società poi fallita e che chiedeva il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c. su un credito complessivo di Euro 58.590,80, ammesso però in chirografo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione rilevando che non era stato prodotto il contratto scritto di agenzia, richiesto ad probationem, e che non era ammissibile la prova per presunzioni; aveva inoltre ritenuto non decisivi i documenti prodotti (fatture, estratto conto contributivo, biglietti da visita). Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1742 e 2725 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la mancanza della forma scritta non impediva la prova dell'esecuzione volontaria del contratto, della conferma/ricognizione e degli atti equipollenti, e che estratti conto e fatture dimostravano l'esistenza del rapporto; 2) violazione degli artt. 1749, comma 2, 1988 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., per omessa valutazione degli estratti conto provvigionali e delle fatture, che avrebbero integrato ricognizioni di debito e prova dell'esecuzione del rapporto; 3) violazione dell'art. 2725 c.c., assumendo che i limiti probatori per forma scritta ad probationem non sarebbero opponibili al curatore, qualificato come terzo nel giudizio di verifica del passivo. La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente inammissibili, osservando che la qualificazione del rapporto come agenzia richiede la ricostruzione della comune volontà delle parti e che, in presenza di forma scritta ad probationem, non sono ammissibili prova testimoniale e presuntiva salvo perdita incolpevole del documento o produzione di una scrittura inequivoca; ha inoltre affermato che il giudizio del Tribunale sulla insufficienza della documentazione prodotta è apprezzamento di fatto non censurato correttamente, e che la posizione del curatore nella verifica del passivo non esclude di per sé l'operatività delle regole ordinarie sull'ammissibilità della prova. È stata altresì ritenuta non decisiva la dedotta mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
individuato come base del privilegio invocato per i crediti dell'agente di commercio
richiede la forma scritta ad probationem per il contratto di agenzia; la prova dell'esistenza del rapporto non può essere fornita liberamente per testi o presunzioni salvo eccezioni
le limitazioni alla prova testimoniale e presuntiva operano per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem, salvo perdita incolpevole del documento o scrittura inequivoca
la non contestazione e la contestazione dei fatti attengono a valutazioni di merito e non sono sindacabili come violazione di legge se non nei limiti del vizio motivazionale
richiamato dalla ricorrente a sostegno della prova documentale delle provvigioni e degli estratti conto
richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli estratti conto integrassero ricognizione di debito
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come unico ambito entro cui poteva essere censurato l'apprezzamento di fatto del giudice di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per i soli casi di mancanza materiale, apparenza o grave contraddittorietà della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Per i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad probationem, la prova dell'esistenza del rapporto non può essere surrogata da semplice prova testimoniale o presuntiva, salvo che il documento sia andato perduto incolpevolmente o che esista una scrittura inequivoca che consenta di ricostruire il contratto e le sue clausole.
- La qualificazione di un rapporto come agenzia dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti e dalla verifica della stabilità e continuità dell'incarico; non basta la mera produzione di fatture, contributi versati o documenti esterni che richiamino la qualità di agente.
- La documentazione contabile o previdenziale può avere valore indiziario, ma la sua idoneità a provare l'esistenza del contratto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Nel giudizio di verifica dello stato passivo fallimentare, la posizione del curatore come rappresentante della massa dei creditori non elimina l'applicazione delle regole generali sull'ammissibilità della prova, né trasforma automaticamente in libero ciò che la legge sottopone a forma scritta ad probationem.
- La dedotta mancata contestazione di un fatto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non integra di per sé violazione di legge, poiché presuppone l'interpretazione del contenuto degli atti di parte e la relativa valutazione è riservata al giudice di merito.
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