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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23149/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte sui redditi relativo all’anno 2012, emesso nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di vendita di carburanti. L’Ufficio aveva ritenuto antieconomica la gestione, valorizzando una redditività molto bassa, la percentuale di ricarico e i dati di settore, e aveva rideterminato i ricavi in via analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la CGT di secondo grado aveva accolto l’appello, annullando l’accertamento perché le giustificazioni documentali e contrattuali offerte dal contribuente rendevano verosimile la bassa redditività dell’anno in contestazione e perché non era corretto estendere acriticamente a quell’anno percentuali di ricarico desunte da annualità precedenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. Secondo la ricorrente, una volta accertata l’antieconomicità, essa costituiva parametro sufficiente per fondare la rettifica; la contabilità era sostanzialmente inattendibile; il giudice di appello avrebbe invece rivalutato il merito e ignorato che il contribuente non aveva spiegato specifici motivi di una condotta antieconomica protratta nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, l’Amministrazione può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità; tuttavia nel caso concreto la Corte regionale aveva già esaminato gli elementi specifici addotti dal contribuente, ritenendoli idonei a spiegare la bassa redditività. La valutazione circa il peso di tali elementi rispetto ai risultati di gestione e la scelta tra riduzione o azzeramento dei maggiori ricavi presunti è stata qualificata come apprezzamento di fatto insindacabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, purché l’Ufficio fondi la rettifica su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, una volta posta a base dell’accertamento una presunzione di inattendibilità, può vincere la pretesa fornendo la prova contraria della correttezza delle proprie dichiarazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione della soccombenza di un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e delle prove: l’apprezzamento dei fatti resta riservato al giudice di merito.
  • In tema di accertamento dei redditi d’impresa, la contabilità formalmente regolare può essere ritenuta inattendibile quando il comportamento economico del contribuente risulti antieconomico, consentendo l’accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • L’antieconomicità non richiede necessariamente una perdita di esercizio: può emergere anche da un utile irrisorio rispetto agli investimenti e al rischio d’impresa sostenuto.
  • Le percentuali di ricarico o gli indicatori di redditività riferiti a un anno d’imposta non possono essere estesi automaticamente ad anni diversi senza una verifica delle specifiche condizioni operative del periodo oggetto di accertamento.
  • Se il contribuente offre una spiegazione documentata e specifica delle ragioni della bassa redditività, il giudice di merito deve valutarne l’incidenza probatoria; tale valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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