Cassazione Civile, Ordinanza n. 22959/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria su due immobili, stipulato prima del fallimento e rimasto inadempiuto dopo alcune rate regolarmente pagate. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo il mutuo fondiario nullo per superamento del limite di finanziabilità, in base alle perizie acquisite dalla curatela. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, aveva invece accolto l’opposizione, ritenendo il mutuo fondiario nullo ma convertibile ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario, ammettendo quindi il credito in via ipotecaria. Il fallimento ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 1424 c.c., sostenendo che la conversione era stata applicata in modo automatico e senza accertare il comune intento delle parti, poiché il tribunale avrebbe sostanzialmente equiparato mutuo fondiario e mutuo ipotecario ordinario, trascurando che nel primo la finanziabilità è correlata al valore del bene e che la banca avrebbe dovuto essere consapevole del rispetto del limite di legge. Il ricorso incidentale principale della banca riguardava invece le spese di lite, mentre un ricorso incidentale condizionato censurava la declaratoria di nullità del mutuo per violazione dell’art. 38, comma 2, TUB e dell’art. 1418 c.c. Tuttavia, prima dell’esame nel merito, le parti hanno depositato rinunce reciproche ai ricorsi, dichiarando di aver transatto la lite e prevedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso principale e ai ricorsi incidentali, rinunce reciprocamente accettate, a seguito di intervenuta transazione tra le parti. Non è stato quindi esaminato il merito dei motivi di ricorso. Quanto al contributo unificato, la Corte ha richiamato il principio per cui l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché opera solo in ipotesi tipiche di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
È la norma invocata per il limite di finanziabilità del mutuo fondiario; nel provvedimento impugnato il superamento del limite era stato ritenuto causa di nullità del contratto, ma la Corte non si pronuncia sul merito per intervenuta rinuncia.
È la norma posta a fondamento della domanda di conversione del contratto nullo in mutuo ipotecario ordinario; la censura del fallimento riguarda l’asserita automatica conversione senza verifica del comune intento.
È richiamato nel ricorso incidentale condizionato come norma sulla nullità del contratto in caso di violazione del limite di finanziabilità.
È richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione o liquidazione delle spese di lite.
È richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, censurata per asserita violazione dei presupposti legali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per i motivi di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ribadisce che l’ulteriore contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione sia oggetto di rinuncia, poiché la disposizione vale solo per rigetto o inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- In presenza di rinuncia al ricorso principale e ai ricorsi incidentali, reciprocamente accettata dalle parti, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione senza esaminare i motivi di merito.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione soccombente non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha carattere eccezionale e si applica solo ai casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità.
- Quando le parti definiscono transattivamente la lite e rinunciano agli atti di impugnazione, la regolazione delle spese può essere rimessa agli accordi intervenuti tra le parti, restando assorbite le censure sul merito delle spese.
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