Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento IRPEG relativo all'esercizio 1.10.1992-30.09.1993, con cui l'Amministrazione ha recuperato imposta applicando l'aliquota ordinaria invece di quella ridotta del 18% invocata dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. La Fondazione, nata dal conferimento dell'azienda bancaria della cassa di risparmio in una società per azioni e titolare della partecipazione di controllo, sosteneva di svolgere attività non lucrativa e di destinare le risorse a fini di utilità sociale. Dopo vari giudizi di merito e precedenti rinvii, la CTR aveva nuovamente accolto il ricorso della contribuente, fondandosi su bilancio, statuto e protocollo di autonomia, senza svolgere un puntuale accertamento dell'attività in concreto esercitata. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2697 e 2497 sexies c.c. e dell'art. 6 D.P.R. n. 601/1973, per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto già fissato dalla Cassazione e omesso di verificare se la Fondazione avesse provato lo svolgimento prevalente o esclusivo di attività di interesse pubblico e utilità sociale; 2) violazione dell'art. 8 D.Lgs. n. 546/1992, per l'illegittimo assorbimento della questione sanzionatoria; 3) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe aderito in modo generico alle affermazioni della parte senza un'analisi concreta delle attività svolte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo e, per connessione, ha assorbito il secondo e il terzo. Ha osservato che il giudice del rinvio non aveva rispettato il principio di diritto imposto dalla precedente cassazione, non aveva accertato in concreto quali attività la Fondazione avesse effettivamente svolto nel periodo d'imposta, non aveva descritto né valorizzato il bilancio in modo idoneo a dimostrare la prevalenza o esclusività delle attività istituzionali e si era limitato a considerazioni generiche e a documenti formali. È stato ribadito che l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul soggetto che la invoca e che, in mancanza di tale prova, il beneficio non può essere riconosciuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma utilizzata come base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
richiamato per censurare l'omessa valutazione corretta del materiale probatorio
l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca
richiamato in relazione al controllo e all'indirizzo della società partecipata
art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973
la riduzione dell'aliquota IRPEG è trattata come agevolazione subordinata ai presupposti soggettivi e alla prova dell'attività svolta
art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel secondo motivo con riguardo alla disciplina delle sanzioni nel processo tributario
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza priva di motivazione sufficiente
richiamato quale parametro della motivazione della decisione
art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a conformarsi puntualmente al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se omette l'accertamento richiesto o si limita a formule generiche, la decisione è censurabile per violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare in modo positivo e concreto tutti i presupposti applicativi del beneficio, compresa l'effettiva attività svolta nel periodo d'imposta e la sua prevalenza o esclusività rispetto ad attività incompatibili con il regime agevolato.
- La prova del carattere non lucrativo o istituzionale dell'ente non può fondarsi soltanto su documenti formali o enunciazioni generiche, ma richiede un accertamento dell'attività effettivamente svolta e dei relativi dati contabili rilevanti.
- Una motivazione che si limiti ad aderire acriticamente a documenti di parte, senza spiegare quali attività siano state svolte, a chi siano state destinate le risorse e con quali finalità, è meramente apparente e non consente il controllo di legittimità.
- Nel contesto delle fondazioni bancarie, la mera titolarità di una partecipazione di controllo in un istituto di credito fa presumere una gestione imprenditoriale incompatibile con l'agevolazione, salvo prova contraria specifica sulla prevalenza di attività sociali o culturali.
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