Cassazione Civile, Ordinanza n. 24791/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva deciso la causa in primo grado; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non potesse costituirsi in giudizio mediante un avvocato del libero foro e che dovesse invece essere assistita dall'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia ha ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa dell'ente, sostenendo la legittimità del patrocinio di un difensore del libero foro; il secondo, in via subordinata, per violazione delle norme processuali e tributarie sul difetto di rappresentanza, lamentando che non le fosse stato concesso un termine per sanare il vizio mediante costituzione della difesa erariale. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, assumendo che la sentenza d'appello fosse stata notificata con decorrenza del termine breve.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo non operante il termine breve di impugnazione perché la sentenza notificata non era stata depositata in segreteria nel termine di legge previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Nel merito ha accolto il primo motivo, dichiarando fondata la censura sulla legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a farsi difendere da un avvocato del libero foro nel giudizio di appello; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 38, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il mancato deposito in segreteria della sentenza notificata entro trenta giorni rende inoperante il termine breve di impugnazione
in presenza dell'inosservanza dell'art. 38, comma 2, opera il termine lungo di impugnazione
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata; il richiamo non esclude la disciplina sulla difesa tecnica introdotta dal d.l. n. 193/2016
art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato nel motivo di ricorso come norma violata in tema di difesa nel processo tributario
art. 12, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato nel secondo motivo in relazione alla sanatoria del difetto di rappresentanza
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato nel primo motivo in relazione alla difesa dell'agente della riscossione
invocato per sostenere la necessità di consentire la regolarizzazione del difetto di rappresentanza processuale
art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
"Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro"
prevede una facoltà alternativa e non meramente eccezionale di avvalersi di avvocati del libero foro, oltre al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
la delibera motivata è necessaria solo quando la controversia sia riservata all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda non avvalersene
art. 4 e art. 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamati quali regole da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro
art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58
norma di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Protocollo d'intesa 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione
conferma la possibilità per l'ente di stare in giudizio con propri dipendenti o avvocati del libero foro nelle controversie tributarie e in altre indicate
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omesso deposito in segreteria della sentenza notificata entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 impedisce la decorrenza del termine breve per impugnare, con conseguente applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
- La disciplina della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è improntata all'alternatività tra patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro e, nei casi consentiti, propri dipendenti delegati; non è corretto assumere una regola generale di esclusività del patrocinio erariale.
- Quando l'ente si costituisce tramite un avvocato del libero foro nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge e dalla convenzione, la validità del mandato difensivo si presume senza necessità di specifiche allegazioni o prove circa il presupposto legittimante.
- La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 non è sempre necessaria per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma solo nei casi in cui la controversia sia riservata all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente voglia discostarsene.
- Le norme processuali sulle forme e sui depositi sono funzionali a determinare effetti processuali tipici, sicché il loro mancato rispetto può incidere sul regime delle impugnazioni indipendentemente da valutazioni sostanzialistiche sul raggiungimento dello scopo.
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