Cassazione Penale, Sentenza n. 47662/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'immobile di proprietà del ricorrente (immobile in via Aldo Fabrizi, Crotone) adottato ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n.309/90 e dell'art. 240-bis c.p. Il ricorrente contestava la sproporzione ritenuta tra valore del bene e redditi dichiarati, deducendo che l'acquisto e la costruzione dell'immobile erano anteriori al 2019, e che le indennità di invalidità dei figli (circa €12.000) e vincite al gioco (circa €75.000) giustificavano la provenienza dei fondi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le censure investissero il merito delle valutazioni del Tribunale e non evidenziassero alcuna illogicità o violazione di legge nell'iter argomentativo. Il giudice ha confermato che la sproporzionalità tra valore dell'investimento e redditi leciti del nucleo familiare è stata motivata in modo non illogico, rilevando l'assenza di redditi e di attività lavorativa dell'indagato e ritenendo insufficienti le entrate sporadiche allegate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 85-bis)
Applicata come base normativa per la confisca per sproporzione del valore del bene rispetto ai redditi leciti del proprietario (confisca 'allargata').
Richiamato ai fini della confisca connessa al delitto di traffico di stupefacenti, integrando il regime di confisca applicabile.
d.P.R. n. 309/90 (artt. 73 e 74) - disposizioni sanzionatorie
Norme che individuano i reati (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti) per i quali l'indagato è sottoposto ad indagine e rispetto ai quali è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca.
Codice di procedura penale (art. 325)
Richiamato per sottolineare il limite del ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali: è ammissibile solo per violazione di legge, non per mera rivalutazione del merito.
Codice di procedura penale (art. 616)
Norma applicata per disporre la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma (qui determinata in €3.000) a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Cass. Sezioni Unite, n. 1152 del 25/09/2008 (richiamata)
Giurisprudenza citata dal giudice a supporto del principio secondo cui i criteri di valutazione delle misure di prevenzione si applicano anche alla confisca allargata, giustificando l'attenzione alla sproporzione dell'investimento rispetto ai redditi leciti.
Cass. Sezioni Unite, n. 25932 del 29/05/2008 (richiamata)
Giurisprudenza citata per il principio che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge e che la motivazione del provvedimento deve comunque essere sufficiente a rendere comprensibile l'itinerario logico-argomentativo.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro un provvedimento reale cautelare (sequestro finalizzato alla confisca) è ammissibile principalmente per violazione di legge; non basta contestare le valutazioni di merito del giudice del riesame.
- Per contrastare un sequestro per sproporzione occorre produrre documentazione precisa e riscontrabile che dimostri la legittima provenienza dei fondi (es. atti di acquisto, estratti conto bancari, ricevute, contratti, date certe) e non solo allegazioni generiche su vincite o indennità.
- Le entrate sporadiche (vincite al gioco, indennità di terzi) devono essere quantitativamente coerenti e documentate rispetto all'entità dell'investimento immobiliare per essere ritenute idonee a giustificare la spesa.
- La prova che l'acquisto o la costruzione siano anteriori all'attività delittuosa richiede documenti temporali chiari (rogiti, concessioni edilizie, ricevute di pagamento); la mera asserzione difensiva senza riscontri probatori può risultare insufficiente.
- Nelle impugnazioni contro misure reali il giudice di legittimità verifica principalmente la correttezza dell'applicazione della legge e la ragionevolezza della motivazione; per ottenere accoglimento è quindi strategico concentrarsi su errori di diritto o su vizi gravi e formali della motivazione.
- Il ricorrente rischia di essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è dichiarato inammissibile; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni intempestive o prive di supporto probatorio.
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