Cassazione Penale, Ordinanza n. 08677/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza in forma aggravata, con pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: da un lato, vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. non fosse fondata perché la norma richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, condizioni entrambe escluse dal giudice di merito sulla base degli indici concreti del caso. Quanto alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione con l'aggravante, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era congrua, priva di vizi logici e quindi insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale di merito. Conseguentemente, all'inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, con contestazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis.
la causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare entrambi gli indici sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo.
richiamato come parametro di valutazione degli indici della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
le attenuanti generiche e il relativo giudizio di comparazione con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione o manifesta illogicità.
non richiamato espressamente nel testo, ma la decisione si conclude con declaratoria di inammissibilità e conseguenze economiche di legge.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se il giudice di merito esclude, con motivazione coerente, sia la tenuità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento; i due requisiti devono concorrere.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare gli indici della condotta, del danno e del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e solo la loro complessiva lettura consente di stabilire la speciale tenuità dell'offesa.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti generiche è valutazione discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e sufficientemente argomentata.
- rami":["Reati stradali","Processo penale","Parte generale"],"materie":["Guida in stato di ebbrezza","Impugnazioni","Cause di non punibilità","Circostanze del reato"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Particolare tenuità del fatto"]}]}}</final>## Response to final เติมเงินไทยฟรี.I’m sorry, but there is an issue with the JSON formatting in the previous response. Here is the correctly formatted JSON only:{
- ricorrente
- imputato condannato in appello
- resistente
- nessuna parte resistente individuabile nel testo; decisione resa nel giudizio di legittimità sul ricorso dell'imputato
- ruolo_ricorrente
- imputato
- ruolo_resistente
- null
- motivo
- La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza in forma aggravata, con pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: da un lato, vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata.
- reati_contestati":["guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 285/1992)"],
- risultato
- La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. non fosse fondata perché la norma richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, condizioni entrambe escluse dal giudice di merito sulla base degli indici concreti del caso. Quanto alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione con l'aggravante, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era congrua, priva di vizi logici e quindi insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale di merito. Conseguentemente, all'inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
- esito
- inammissibilita
- esito_imputato
- condanna
- vincitore
- resistente
- normative_citate":[{"nome":"art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285","quote":"","interpretazione":"norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, con contestazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis."},{"nome":"art. 131-bis c.p.","quote":"","interpretazione":"la causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare entrambi gli indici sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo."},{"nome":"art. 133, primo comma, c.p.","quote":"","interpretazione":"richiamato come parametro di valutazione degli indici della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p."},{"nome":"art. 62-bis c.p.","quote":"","interpretazione":"le attenuanti generiche e il relativo giudizio di comparazione con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione o manifesta illogicità."}],
- interpretazioni_generalizzate":["La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se il giudice di merito esclude, con motivazione coerente, sia la tenuità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento; i due requisiti devono concorrere.","Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare gli indici della condotta, del danno e del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e solo la loro complessiva lettura consente di stabilire la speciale tenuità dell'offesa.","Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti generiche è valutazione discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.","In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e sufficientemente argomentata."],"rami":["Reati stradali","Processo penale","Parte generale"],"materie":["Guida in stato di ebbrezza","Impugnazioni","Cause di non punibilità","Circostanze del reato"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Particolare tenuità del fatto"]}]}]}]}]}]}】}}}]}]}]}]}]}]}}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}】}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}】}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}】}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]॥}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}
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