Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31264/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una società contro un ex agente, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente causato dal giuramento reso da quest'ultimo in un precedente giudizio civile tra le stesse parti per provvigioni e competenze di fine rapporto da contratto di agenzia. Il giuramento era stato poi accertato come falso con giudicato penale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l'ex agente a pagare la somma corrispondente a quanto la società aveva dovuto versare per effetto della soccombenza determinata dal falso giuramento; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa motivazione della sentenza d'appello; 2) insufficiente motivazione sulla decisività del falso giuramento rispetto al bene della vita comunque spettante; 3) falsa applicazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., sostenendo che il danno risarcibile avrebbe dovuto essere solo il differenziale tra quanto pagato e quanto comunque sarebbe stato dovuto; 4) falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato accertamento della circostanza se la controparte avrebbe pagato comunque la stessa somma in assenza del giuramento; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in un documento e in una tabella peritale prodotta dalla controparte, rilevanti ai fini della quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente aveva indicato la notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la relazione di notificazione, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che la notificazione del ricorso era avvenuta quando il termine breve per impugnare era già spirato, sicché non risultava rispettata la c.d. prova di resistenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando la notificazione sia stata dichiarata o comunque rilevi ai fini del termine breve, determina improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
  • L'onere di deposito degli atti e documenti essenziali per la verifica dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso grava integralmente sul ricorrente.
  • Se la notificazione del ricorso interviene oltre il termine breve per impugnare, non può ritenersi superata la verifica di tempestività richiesta ai fini della procedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.