Cassazione Civile, Ordinanza n. 31264/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società contro un ex agente, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente causato dal giuramento reso da quest'ultimo in un precedente giudizio civile tra le stesse parti per provvigioni e competenze di fine rapporto da contratto di agenzia. Il giuramento era stato poi accertato come falso con giudicato penale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l'ex agente a pagare la somma corrispondente a quanto la società aveva dovuto versare per effetto della soccombenza determinata dal falso giuramento; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa motivazione della sentenza d'appello; 2) insufficiente motivazione sulla decisività del falso giuramento rispetto al bene della vita comunque spettante; 3) falsa applicazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., sostenendo che il danno risarcibile avrebbe dovuto essere solo il differenziale tra quanto pagato e quanto comunque sarebbe stato dovuto; 4) falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato accertamento della circostanza se la controparte avrebbe pagato comunque la stessa somma in assenza del giuramento; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in un documento e in una tabella peritale prodotta dalla controparte, rilevanti ai fini della quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente aveva indicato la notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la relazione di notificazione, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che la notificazione del ricorso era avvenuta quando il termine breve per impugnare era già spirato, sicché non risultava rispettata la c.d. prova di resistenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi per falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per le censure di omessa o insufficiente motivazione e per la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo e controverso
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente come parametro della censura relativa all'accertamento dei fatti
richiamati dal ricorrente per sostenere che il danno risarcibile andrebbe limitato al solo pregiudizio causalmente collegato al fatto illecito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando la notificazione sia stata dichiarata o comunque rilevi ai fini del termine breve, determina improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
- L'onere di deposito degli atti e documenti essenziali per la verifica dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso grava integralmente sul ricorrente.
- Se la notificazione del ricorso interviene oltre il termine breve per impugnare, non può ritenersi superata la verifica di tempestività richiesta ai fini della procedibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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