Cassazione Civile, Ordinanza n. 09738/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando i contrasti giurisprudenziali sul tema.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'inserimento in graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di 6 punti per il servizio militare prestato, in luogo dei 0,60 punti attribuiti dall'amministrazione perché il servizio era stato svolto prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro e quindi non in costanza di rapporto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che il D.M. n. 50/2021 legittimamente distingue il punteggio in base al fatto che il servizio militare o sostitutivo sia stato reso in costanza o meno di rapporto di impiego; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza d'appello per mancanza o apparenza di motivazione, in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi e ha ritenuto che la disciplina primaria non impedisca la diversa valorizzazione del servizio a seconda della sua prestazione in costanza di rapporto, sicché il regolamento ministeriale sarebbe conforme alla legge.
Norme richiamate
art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
impone il riconoscimento del servizio militare ai fini di concorsi e graduatorie con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, ma non esclude che il regolamento distingua tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato autonomamente
art. 2103, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
prima parte; seconda parte
per il servizio civile sostitutivo riproduce la disciplina del servizio militare, richiedendo per il servizio reso in costanza di rapporto la considerazione a tutti gli effetti
art. 52 Cost.
il principio di non discriminazione e la tutela di chi sia costretto a interrompere il rapporto per adempiere agli obblighi di leva giustificano il riconoscimento pieno del servizio svolto in costanza di rapporto
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal resistente per dedurre un vizio di motivazione; la Corte non ha accolto tale censura
art. 111 Cost.
richiamato dal resistente in relazione al vizio di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
ritenuto non pertinenti perché riferiti al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera e non alla valutazione nelle graduatorie o nei concorsi
art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994
ritenuto non pertinente per la stessa ragione dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
D.M. n. 50/2021
legittimamente attribuisce punteggi diversi al servizio militare o sostitutivo a seconda che sia reso in costanza di rapporto o meno, prevedendo rispettivamente il trattamento come servizio effettivo nella medesima qualifica o come servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali
Massime di principio
- Nel sistema delle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego scolastico, il servizio militare o sostitutivo deve essere comunque valutato, ma la disciplina regolamentare può differenziare il punteggio in base al fatto che il servizio sia stato reso in costanza di rapporto oppure autonomamente prima o fuori di un rapporto di impiego.
- La norma primaria sul servizio militare non impone un'identica valorizzazione in ogni contesto: per i servizi resi in costanza di rapporto esige una piena equiparazione ai fini dell'anzianità e della valutazione, mentre per i servizi resi fuori rapporto richiede solo che non siano penalizzati rispetto ai servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni.
- È legittima una disciplina che riconosca un punteggio maggiore al servizio militare svolto durante un rapporto già in essere, poiché tale trattamento tutela chi è costretto a sospendere l'attività lavorativa per adempiere agli obblighi di leva, evitando una discriminazione rispetto a chi continui a prestare il medesimo servizio senza interruzioni.
- Non sono estensibili alle graduatorie per l'accesso al lavoro scolastico le norme dettate per il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, poiché si tratta di ambiti funzionalmente diversi e soggetti a logiche valutative differenti.
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