Sentenza n. 534/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena il 29 aprile 2022 e notificato a mezzo del servizio postale il 12 maggio 2022, che ha respinto l’istanza del ricorrente di emersione dal lavoro irregolare, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe dovuto respingere automaticamente la domanda sulla base della condanna riportata nel 2019 per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi previsto dall’art. 497-bis c.p. Secondo la prospettazione del ricorrente, essendo trascorsi tre anni dalla condanna e risultando pendente una domanda di riabilitazione, la Prefettura avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta della sua pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020. La disposizione prevede il rigetto delle istanze di emersione presentate da lavoratori stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva o a seguito di applicazione della pena su richiesta, per i reati indicati dalla norma, tra cui quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. Il reato di cui all’art. 497-bis c.p. rientra tra quelli per i quali trova applicazione l’art. 380 c.p.p.; ne consegue che la Prefettura era priva di margini di discrezionalità e doveva adottare il diniego. Il decorso del tempo dalla condanna e la pendenza della domanda di riabilitazione non imponevano quindi una valutazione in concreto della pericolosità sociale. Le spese sono state compensate, in ragione dell’assenza di attività difensiva successiva alla decisione cautelare.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 19 maggio 2020, n. 34
condanna “anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”
La disposizione esclude ogni discrezionalità dell’Amministrazione e impone il rigetto dell’istanza di emersione quando il lavoratore straniero sia gravato da una condanna per uno dei reati indicati, compresi quelli previsti dall’art. 380 c.p.p.
Il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi rientra tra quelli per i quali trova applicazione l’art. 380 c.p.p.; la relativa condanna determina quindi il carattere vincolato del diniego dell’istanza di emersione.
L’inclusione del reato previsto dall’art. 497-bis c.p. nell’ambito applicativo della disposizione comporta l’obbligo prefettizio di rigettare l’istanza di emersione.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), d.l. n. 34/2020, l’Amministrazione deve rigettare l’istanza di emersione dal lavoro irregolare quando il lavoratore straniero sia gravato da una condanna, anche non definitiva o pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per gli ulteriori reati espressamente indicati dalla disposizione.
- Quando la condanna riguarda il reato di cui all’art. 497-bis c.p., ricompreso tra i reati ai quali si applica l’art. 380 c.p.p., il potere della Prefettura è vincolato e non è richiesta una valutazione concreta della pericolosità sociale dell’interessato.
- Il decorso di un periodo di tempo dalla condanna e la pendenza di una domanda di riabilitazione non fanno venir meno, secondo la decisione, l’obbligo di rigetto dell’istanza di emersione previsto dall’art. 103, comma 10, lettera c), d.l. n. 34/2020.
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