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Ordinanza

Ordinanza n. 3520/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del bando di concorso pubblico del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale unico del reclutamento il 1° aprile 2025, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, per il conferimento di 196 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in particolare nella parte in cui prevede all’art. 3, co. 1, lett. d) – fra i requisiti di partecipazione e cause di esclusione – il “non aver compiuto il 30° anno di età”, nonché nella parte in cui prevede, all’art. 4, l’invio della domanda di partecipazione esclusivamente mediante modalità telematiche e di conseguenza impedisce ai ricorrenti di generare validamente la richiesta di partecipazione al concorso per mancanza del requisito anagrafico del non superamento dei 30 anni; 2) del decreto ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 settembre 2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di Commissario, il non aver compiuto il trentesimo anno di età; 3) dei provvedimenti impliciti di mancata ammissione al concorso degli odierni ricorrenti per carenza del requisito anagrafico del “non aver compiuto il 30° anno di età”, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito agli stessi di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; 4) di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; e per l’adozione delle misure cautelari, anche monocratiche idonee a ordinare alla P.A. di consentire la partecipazione dei ricorrenti alla procedura, mediante rettifica della lex specialis e della piattaforma digitale, o altra misura equivalente, con sospensione degli effetti escludenti derivanti dal limite di età di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del bando; nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al concorso in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge; il tutto previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con la direttiva 2000/78/CE e, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, con riferimento all’art. 3, co. 1, del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, per contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione fondata sull’età.

Giustizia amministrativa202505938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per 196 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite massimo di età di 30 anni, al decreto ministeriale che lo prevede e ai conseguenti provvedimenti impliciti di mancata ammissione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso del 28 marzo 2025, il decreto ministeriale 13 luglio 2018 n. 103 e i provvedimenti impliciti di mancata ammissione derivanti dal meccanismo bloccante della piattaforma digitale, che impediva di completare la domanda per il mancato possesso del requisito di non aver compiuto il trentesimo anno di età. Hanno dedotto il contrasto del limite anagrafico con il principio eurounitario di non discriminazione fondata sull'età e con la direttiva 2000/78/CE, chiedendo la disapplicazione delle norme interne incompatibili e, ove necessario, il rinvio pregiudiziale alla CGUE. È stato chiesto l'annullamento degli atti, l'ammissione alla procedura e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance. In precedenti fasi cautelari il Tribunale aveva disposto l'ammissione interinale dei ricorrenti; successivamente aveva confermato la misura soltanto per i ricorrenti Fiore e Montalto, risultati non inidonei alle prove concorsuali medio tempore svolte.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha confermato la misura cautelare esclusivamente nei confronti del ricorrente Fiore, poiché egli aveva documentato il superamento delle prove orali, mentre gli altri ricorrenti non avevano dimostrato una situazione idonea a giustificare la prosecuzione della tutela cautelare. Il Tribunale ha ravvisato la persistenza dei presupposti cautelari, anche alla luce della conferma del fumus boni iuris contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397. Fiore è stato quindi mantenuto nell'ammissione alle successive fasi della procedura; l'amministrazione è stata invitata a riferire sulle eventuali iniziative, anche in autotutela, dirette a stabilizzare gli esiti conseguiti, ad esempio mediante il suo inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la misura è stata confermata limitatamente al ricorrente che aveva superato le prove orali.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato dai ricorrenti quale fondamento della domanda risarcitoria, in forma specifica o per perdita di chance; la presente ordinanza non definisce tale domanda nel merito.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    Norma interna indicata dai ricorrenti come potenzialmente contrastante con il principio eurounitario di non discriminazione fondata sull'età; il merito della questione non è definito nell'ordinanza.

  • art. 1 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 334/2000, nell'ambito della contestazione del limite anagrafico.

  • direttiva 2000/78/CE

    Invocata dai ricorrenti quale parametro del principio di non discriminazione fondata sull'età; l'ordinanza rileva la permanenza del fumus boni iuris senza definire nel merito la compatibilità della disciplina interna.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prosecuzione di una misura di ammissione interinale a una procedura concorsuale può essere confermata soltanto nei confronti del candidato che dimostri la concreta progressione nella procedura e il superamento delle prove rilevanti, quando tali circostanze rendano attuale l'interesse alla tutela.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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