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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Normativa italiana000G0354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’articolazione della carriera dei funzionari di Polizia, le funzioni dei vari gradi, le modalità di accesso per concorso pubblico e interno, i corsi di formazione iniziale e le progressioni di carriera fino a dirigente generale. Prevede anche diverse norme transitorie e molte disposizioni sono state abrogate o superate da riforme successive, con applicazioni limitate nel tempo per alcuni corsi e concorsi.

Carriera e accesso dei funzionari della Polizia di Stato

Carriera dei funzionari di Polizia

Il provvedimento disciplina la carriera dei funzionari della Polizia di Stato, che ha sviluppo dirigenziale e si articola nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario capo, vice questore aggiunto, vice questore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza.

Funzioni e attribuzioni

La carriera è connessa a funzioni che implicano autonomia decisionale, elevata professionalità e direzione di uffici, reparti e servizi di ordine e sicurezza pubblica. In particolare:

  • fino a commissario capo, i funzionari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria;
  • i commissari capo possono esercitare le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza nei casi previsti;
  • dalla qualifica di vice questore aggiunto in poi è attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza;
  • a vice questori aggiunti, vice questori e primi dirigenti è attribuita anche, con eccezione dei primi dirigenti con funzioni vicarie, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Le funzioni operative, ispettive, di direzione di uffici particolarmente rilevanti e di direzione degli uffici che forniscono elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza sono assegnate secondo la qualifica e la relativa disciplina amministrativa. Per alcune funzioni la concreta individuazione è demandata a decreti del capo della polizia o del Ministro dell’interno.

Accesso alla carriera: regola generale

L’accesso alla carriera dei funzionari avviene:

  • mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
  • mediante concorso interno, per titoli ed esami.

Il numero dei posti annualmente messi a concorso deve tener conto della carenza complessiva in organico. È inoltre previsto un limite complessivo: sulla base degli esiti del concorso per commissario, il numero dei funzionari che accedono tramite concorso interno e tramite le riserve nel concorso pubblico non può superare il 50% dei posti messi a concorso in ciascun anno.

Concorso pubblico per commissario

L’accesso alla qualifica di commissario avviene per concorso pubblico, per titoli ed esami. Possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei diritti civili e politici e della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico, secondo i criteri indicati dalla norma.

Sono richiesti anche:

  • un limite di età non superiore a 30 anni, salvo deroghe regolamentari;
  • i requisiti di qualità e condotta previsti dalla disciplina generale del pubblico impiego.

Una quota del 20% dei posti è riservata al personale della Polizia di Stato in possesso della laurea giuridica e con età non superiore a 40 anni, per metà al ruolo degli ispettori e per metà al restante personale con almeno cinque anni di servizio effettivo, purché in possesso dei requisiti attitudinali e senza recenti sanzioni disciplinari o valutazioni inferiori a “ottimo”.

Sono esclusi dal concorso coloro che:

  • siano stati espulsi, prosciolti, destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da precedenti impieghi pubblici o da Forze armate/Forze di polizia per cause diverse dall’inidoneità psico-fisica;
  • abbiano riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;
  • siano imputati per delitti non colposi con misura cautelare personale, o lo siano stati senza successivo annullamento, assoluzione, proscioglimento o archiviazione.

Le modalità delle prove fisiche, dei requisiti psico-fisici e attitudinali, delle prove concorsuali, delle commissioni e delle graduatorie sono demandate a regolamento ministeriale.

Corso di formazione iniziale per commissario

I vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione iniziale di durata ordinaria pari a due anni presso la Scuola superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento di un master universitario di secondo livello.

Il corso:

  • è articolato in due cicli accademici annuali;
  • include un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato;
  • mantiene per i frequentatori le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria;
  • vieta l’impiego in servizi d’istituto fuori dal periodo applicativo, salvo servizi di rappresentanza, parata o d’onore.

Al termine del primo ciclo è espresso un giudizio di idoneità per l’accesso al secondo ciclo. Al termine del corso si sostiene l’esame finale.

Dopo il superamento dell’esame finale e la dichiarazione di idoneità al servizio di polizia, il personale presta giuramento e accede alla qualifica di commissario capo, secondo la graduatoria finale, per svolgere un tirocinio operativo di due anni finalizzato anche alle funzioni dirigenziali della carriera. La conferma nella qualifica avviene a seguito di verifica finale del dirigente dell’ufficio secondo le modalità regolamentari.

Assegnazione e permanenza in sede

I commissari capo sono assegnati ai servizi d’istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a quattro anni, ridotto a due anni in caso di sedi disagiate, salvo le eccezioni richiamate dalla norma. L’assegnazione avviene in base alla scelta degli interessati e all’ordine di graduatoria, nell’ambito delle province indicate dall’Amministrazione.

Disposizioni analoghe si applicano anche ai vice commissari, con riferimento alla durata e ai criteri di assegnazione previsti dalla disciplina richiamata.

Dimissioni ed espulsione dai corsi

Per il corso di formazione iniziale da commissario sono previste cause di dimissione, tra cui rinuncia, mancato giudizio di idoneità, mancato superamento delle prove o degli obiettivi formativi, mancato superamento dell’esame finale e assenze superiori a 90 giorni, elevate a 180 in alcuni casi di malattia grave o maternità.

Sono ammessi a ripetere il corso, una sola volta, coloro che non abbiano superato alcune prove o giudizi. In presenza di assenze dovute a determinate infermità o maternità, il personale è ammesso al primo corso successivo al recupero dell’idoneità o al termine dei periodi di tutela.

L’espulsione è prevista per infrazioni disciplinari più gravi della deplorazione. I provvedimenti sono adottati con decreto del capo della polizia su proposta del direttore dell’Istituto superiore di polizia. Le dimissioni e l’espulsione comportano, di regola, la cessazione del rapporto con l’Amministrazione; l’espulsione preclude anche la partecipazione ai successivi concorsi per commissario.

Accesso interno alla carriera di vice commissario

L’accesso alla qualifica di vice commissario avviene mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale in possesso della laurea richiesta e di specifici requisiti disciplinari, di valutazione e di servizio.

La ripartizione dei posti è così strutturata:

  • 40% al personale dei ruoli agenti e assistenti e sovrintendenti con almeno cinque anni di anzianità e età non superiore a 35 anni;
  • 60% al personale del ruolo ispettori, di cui il 20% ai sostituti commissari, con età non superiore a 55 anni.

Il concorso prevede due prove scritte e un colloquio. Durante il corso di formazione i frequentatori sono collocati in aspettativa.

Per la definizione di laurea “a contenuto giuridico” valgono criteri analoghi a quelli previsti per il concorso pubblico, basati sui crediti nei settori scientifico-disciplinari afferenti allo IUS.

Corso di formazione per vice commissario e dimissioni

I vincitori del concorso interno frequentano un corso di formazione di durata annuale presso la Scuola superiore di Polizia, comprensivo di un periodo applicativo non superiore a tre mesi.

Durante il corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d’istituto, salvo rappresentanza, parata o d’onore.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame e giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera con la qualifica di vice commissario.

Le dimissioni o l’espulsione dal corso comportano il rientro nel ruolo e nella qualifica di provenienza; l’espulsione impedisce anche la partecipazione ai successivi concorsi per vice commissario e commissario. Si applicano, con adattamenti, le regole sulle assenze e sulle cause di dimissione previste per il corso da commissario.

Progressione di carriera

La progressione è basata su scrutini per merito assoluto o comparativo, concorsi interni e, per i gradi più elevati, procedure di selezione e corsi di formazione dirigenziale.

In sintesi:

  • da vice commissario a commissario: scrutinio per merito assoluto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica;
  • da commissario a commissario capo: scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio;
  • a vice questore aggiunto: per il 80% dei posti tramite scrutinio per merito comparativo e corso dirigenziale, per il 20% tramite concorso interno e corso dirigenziale;
  • a vice questore: scrutinio per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore aggiunto;
  • a primo dirigente: scrutinio per merito comparativo con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore;
  • a dirigente superiore: scrutinio per merito comparativo con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente;
  • a dirigente generale di pubblica sicurezza: nomina tra i dirigenti superiori, previa procedura consultiva ministeriale.

Le decorrenze ordinarie delle promozioni sono al 1° luglio e al 1° gennaio successivi, a seconda della vacanza organica considerata.

Corso di formazione dirigenziale

Per l’accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, il corso di formazione dirigenziale si svolge presso la Scuola superiore di Polizia, ha durata non superiore a tre mesi e ha indirizzo prevalentemente professionale. È finalizzato a perfezionare le conoscenze tecniche, gestionali e giuridiche necessarie all’esercizio delle funzioni dirigenziali.

Chi non frequenta il corso per più di cinque giorni, anche non consecutivi, non consegue la promozione, salvo assenze dovute a maternità, infermità gravi o infermità da causa di servizio. In tali casi è prevista l’ammissione al primo corso successivo dopo il recupero dell’idoneità.

Le modalità del corso, dell’esame finale e della graduatoria sono demandate a regolamento ministeriale.

Nomina a dirigente generale e inquadramento a prefetto

I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori. La procedura prevede una commissione consultiva, costituita con decreto del Ministro dell’interno e presieduta dal capo della polizia, che individua almeno il doppio dei posti disponibili tra i funzionari idonei sulla base delle esperienze professionali e dell’attitudine alle funzioni apicali.

Il Ministro dell’interno sceglie tra i nominativi proposti dalla commissione per la successiva proposta al Consiglio dei Ministri. La disciplina si applica alle nomine conferite a partire dal 1° gennaio 2002.

La normativa richiama anche la possibilità di nomina e inquadramento a prefetto per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con un limite massimo di 17 posti di prefetto riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. È previsto un regime transitorio con inquadramento entro tre anni dal conseguimento della qualifica e, in alcune ipotesi, in soprannumero fino al 30 giugno 2004.

Limiti di età per il collocamento a riposo

Il personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti è collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età:

  • dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
  • dirigente superiore: 63 anni;
  • qualifiche inferiori: 60 anni.

Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d’ufficio al compimento dei 60 anni.

Disposizioni transitorie e inquadramenti iniziali

La norma contiene numerose disposizioni transitorie per l’avvio della nuova carriera e per il riordino del personale già in servizio alla data di entrata in vigore.

Tra le principali:

  • fino all’emanazione dei regolamenti previsti per accesso e corsi, continuano ad applicarsi le norme previgenti per i concorsi straordinari e i relativi corsi;
  • il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, in vice questore aggiunto o commissario capo secondo anzianità e posizione di ruolo;
  • sono disciplinati gli effetti di tali inquadramenti sulle successive promozioni e sui concorsi per primo dirigente;
  • per alcune vacanze organiche fino al 31 dicembre 2000 e per promozioni con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001 continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Norme abrogate o superate

Molti articoli e commi originari risultano abrogati o sostituiti, anche a seguito della riforma del 2017 e di interventi successivi. Inoltre alcune previsioni sono state derogate in via temporanea per specifici corsi (106°, 107°, 108°, 109°, 110°, 111°, 112°, 113°, 114° e 115° corso), con durate diverse e regole speciali di tirocinio.

Tra le principali limitazioni temporali richiamate nel testo:

  • fino al 2026 non è richiesto il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso interno per vice commissario;
  • alcune durate dei corsi di formazione iniziale sono state ridotte o modificate per specifiche edizioni dei corsi;
  • varie disposizioni continuano ad applicarsi solo fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi o fino a specifiche date di prima applicazione.

Valutazione di attualità

La disciplina conserva utilità generale per la ricostruzione della carriera dei funzionari di Polizia, ma il testo fornito contiene molte abrogazioni e norme transitorie ormai superate. Pertanto, ai fini operativi, il nucleo ancora rilevante è quello relativo alla struttura della carriera, alle funzioni e ai principi generali di accesso e progressione, mentre numerose previsioni specifiche hanno valore storico o sono applicabili solo entro finestre temporali ormai chiuse.

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