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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35248/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il fatto di estorsione era solo tentativo o desistenza attiva ai sensi dell'art. 56, comma 3 c.p., con riferimento a un unico episodio non minaccioso; (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 273 e 274 c.p.p., lamentando che non era stato superato il presupposto della presunzione di permanenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), e deducendo a favore dell'imputato il lungo decorso temporale (circa quattro anni), l'assenza di contestazione dell'art. 416-bis e la mancanza di collegamenti associativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché le questioni sollevate (tentativo non punibile o desistenza) erano state già dedotte e decise in precedenti fasi (compresa una sentenza della Suprema Corte del 20/12/2023), pertanto la richiesta di rivalutazione del quadro indiziario è preclusa. Il secondo motivo è ritenuto inammissibile perché il Tribunale aveva adeguatamente motivato il mancato superamento della presunzione di permanenza delle esigenze cautelari: la gravità della condotta, l'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso", la personalità negativa del ricorrente e le risultanze degli atti rendono il mero decorso del tempo neutro rispetto al superamento della presunzione. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dispone il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari; il ricorso di merito era stato proposto ex art. 310 e la Corte ha considerato la materia nel valutare la preclusione delle questioni già decise.

  • art. 56 comma 3 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo non punibile o della desistenza attiva; la Corte ha ritenuto che tale questione fosse già stata esaminata e decisa in precedenti gradi e non poteva essere nuovamente rimessa senza nuove emergenze.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla forma e contenuto delle motivazioni delle decisioni. È stata invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la permanenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle ragioni della decisione; citata in relazione al vizio di motivazione ma la Corte ha confermato la sufficienza della motivazione del Tribunale.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato gli elementi ostativi al superamento di tale presunzione (gravità del fatto, metodo mafioso, personalità dell'imputato), giudicando neutro il mero decorso del tempo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Articolo relativo all'associazione di tipo mafioso. Il ricorrente rilevava di non essere imputato per 416-bis; la Corte ha però considerato che l'assenza di tale contestazione non fosse di per sé sufficiente a mutare la valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile, la possibilità di comminare sanzioni pecuniarie; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale di carattere amministrativo legata agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della cancelleria in base a questa norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, non rilevando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente pur essendo inammissibile deve versare una somma equitativamente determinata alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le questioni già dedotte e decise in precedenti gradi (inclusa precedente pronuncia della Cassazione) non possono essere riaperte in un nuovo ricorso per cassazione senza presentarvi nuovi elementi o emergenze probatorie: ciò determina l'inammissibilità della riproposizione.
  • Il mero decorso del tempo tra il fatto e l'applicazione della misura cautelare non è automaticamente idoneo a superare la presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p.; vanno valutati la gravità della condotta, eventuali aggravanti (es. "metodo mafioso") e la personalità del soggetto.
  • Le argomentazioni difensive basate sulla qualificazione del reato come tentativo o su una desistenza devono essere concretamente e tempestivamente dedotte e, se già esaminate e decise, richiedono nuovi elementi per essere ritenute ammissibili in sede di impugnazione.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o riproposizione di questioni già decise la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e norme collegate), anche con versamento alla cassa delle ammende.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva è necessario fornire elementi nuovi e specifici che mettano in crisi la valutazione delle esigenze cautelari già compiuta dal giudice: valutazioni generiche o rimandi al solo decorso del tempo risultano insufficienti.

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