Cassazione Civile, Ordinanza n. 09931/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006, con cui veniva negata l’esenzione prevista per gli immobili destinati a specifiche finalità istituzionali. L’ente contribuente contestava davanti ai giudici tributari il mancato riconoscimento dell’esenzione per diversi cespiti: alcuni fabbricati sarebbero stati utilizzati per attività assistenziali e religiose senza scopo di lucro, altri sarebbero stati solo parzialmente locati, e per alcuni immobili il comune non avrebbe contestato in modo puntuale la debenza dell’imposta. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’esenzione per alcuni immobili indicati catastalmente come non considerati o non adeguatamente esaminati; 2) omessa pronuncia sull’esenzione integrale, per il secondo semestre, di un immobile che si assumeva divenuto totalmente destinato ad attività assistenziali dopo la cessazione della locazione; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello trascurato la mancata contestazione comunale dell’esenzione per specifiche unità immobiliari.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo e dichiara inammissibile il secondo. Ritiene che la sentenza d’appello abbia effettivamente esaminato gli immobili in contestazione, distinguendo quelli esenti, quelli esclusi dall’esenzione perché locati, e quelli non compresi negli avvisi di accertamento; la doglianza sulla mancata pronuncia è quindi infondata. Quanto al secondo motivo, osserva che esso introduce una richiesta fondata su fatti diversi da quelli dedotti nei gradi di merito e comunque mira a una nuova valutazione di fatto sulla cessazione della locazione, non consentita in cassazione. Il ricorso viene dunque respinto nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma è richiamata come base dell’esenzione ICI per gli immobili destinati a finalità istituzionali; l’esenzione non spetta quando il bene è solo parzialmente locato e quindi non utilizzato esclusivamente per i fini richiesti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le norme invocate per denunciare rispettivamente violazione di legge e omessa pronuncia; la Corte le applica nel senso che la doglianza di omessa pronuncia è esclusa se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, mentre non è consentita in cassazione la rivalutazione del fatto.
artt. 24 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le nuove difese fondate su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado e idonee ad ampliare la materia del contendere costituiscono domande nuove vietate nel processo tributario d’appello.
È richiamato come parametro della censura sulla mancata contestazione dei fatti; la Corte non accoglie la doglianza perché reputa che i giudici di merito abbiano comunque ricostruito la situazione fattuale e individuato gli immobili effettivamente controversi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È citato come disposizione che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato la questione sostanziale, anche senza richiamare puntualmente tutti i dati catastali o identificativi dei beni.
- In cassazione non è consentito trasformare una richiesta fondata su fatti nuovi, non dedotti nei gradi di merito, in un motivo ammissibile: nel processo tributario d’appello, le difese che ampliano il thema decidendum integrano domande nuove vietate.
- La contestazione dell’esenzione fiscale per immobili destinati a finalità istituzionali richiede un accertamento rigoroso sull’effettiva, esclusiva destinazione del bene; la presenza di locazione, anche solo parziale, è incompatibile con il beneficio nei limiti in cui esclude l’utilizzo esclusivo per gli scopi normativamente rilevanti.
- La doglianza che sollecita una diversa ricostruzione della durata o cessazione di un contratto, quando il giudice di merito abbia già esaminato la questione, si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e perciò è inammissibile in sede di legittimità.
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