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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35809/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna (rito abbreviato) a 10 mesi di arresto, condizionalmente sospesa, per porto abusivo di un manganello telescopico (art. 4 L. n.110/1975) e di un coltello a scatto (art. 699 c.p.). I motivi di ricorso censuravano: a) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.; b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti. La difesa lamentava carenza della motivazione della Corte territoriale, in particolare l'assenza di valutazione delle modalità della condotta, dell'entità del pericolo/danno, dell'intensità del dolo e della non abitualità del comportamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il richiamo per relationem alla motivazione di primo grado fosse giustificato perché la responsabilità non era stata impugnata. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni del diniego: qualità e numero delle armi, contesto notturno nel parcheggio di un supermercato e pluralità dei reati di porto abusivo hanno ostato al riconoscimento della tenuità. Pur osservando che il richiamo al precedente per furto era, in astratto, inappropriato rispetto al beneficio richiesto, la motivazione complessiva è stata ritenuta logica e conformata a precedente giurisprudenza. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte ha confermato che, dopo la riforma dell'art. 62-bis, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza: occorrono elementi positivi di segno favorevole, assenti nel caso concreto; rilevante è stata anche la precedente condanna per furto. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la valutazione della tenuità si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., ma non è necessario esaminare tutti gli elementi: è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. La presenza di più armi e il contesto della condotta possono essere ostativi.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa in riferimento all'art. 131-bis; utilizzato come parametro per selezionare gli elementi rilevanti nella valutazione della tenuità.

  • art. 62-bis cod. pen. (riformato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)

    Dopo la riforma non è più sufficiente la sola incensuratezza per riconoscere le attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi e circostanze di segno favorevole per accordare la diminuente.

  • art. 699 cod. pen.

    Norma che sanziona il porto abusivo di armi bianche (es. coltello a scatto); qui integrata nella pluralità dei reati di porto abusivo contestati.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma che disciplina il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere (qui: manganello telescopico); rilevante per valutare qualità e pericolosità degli oggetti portati.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Prevede la possibilità di trasmissione della requisitoria del Pubblico Ministero in forma scritta alla Corte, modalità usata nel procedimento (requisitoria scritta del P.G.).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda per ricorso dichiarato inammissibile quando emergono profili di colpa.

  • Cass. sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 (Deplano) e Cass. sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018 (Milone)

    Giurisprudenza che conferma che, ai fini dell'art. 131-bis, non è necessario analizzare tutti gli elementi previsti dall'art. 133: è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • Cass. sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Precisazione sulla nozione di 'abitualità': la pluralità dei reati può emergere anche quando i reati siano sottoposti al medesimo giudice, consentendo la valutazione dell'abitualità anche in assenza di condanne irrevocabili.

  • Cass. sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022 (Guarnieri)

    Conferma il principio secondo cui, dopo la riforma, per riconoscere le attenuanti generiche occorrono elementi positivi atti a giustificarne il riconoscimento.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione comparata basata sui criteri dell'art. 133: non è necessario analizzare ogni singolo elemento previsto, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti rilevanti e motivarne la scelta.
  • La presenza contemporanea di più armi/oggetti atti a offendere e il contesto (es. azione notturna in luogo pubblico come un parcheggio) possono essere elementi ostativi al riconoscimento della tenuità del fatto.
  • La pluralità di illeciti della stessa indole, anche se non ancora oggetto di condanne irrevocabili, può essere valutata dal giudice ai fini dell'abitualità e quindi ostare all'applicazione di benefici come l'art. 131-bis.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta l'assenza di precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche: è necessario che emergano circostanze positive e concrete che giustifichino la diminuzione di pena.
  • Il richiamo per relationem alla motivazione di grado inferiore è ammissibile quando la responsabilità non è oggetto di impugnazione; tuttavia, se la censura investe profili specifici della motivazione, il giudice d'appello deve affrontarli espressamente.
  • Ricorsi generici o privi di contestazioni puntuali sulla motivazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese processuali e ammende (art. 616 c.p.p.).

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