Sentenza del 18/06/2025 n. 16452 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la responsabilità personale di A.A. per le sanzioni irrogate alla M. Finance S.A., sostenendo che la società fosse un mero schermo esterovestito e che il vantaggio fiscale fosse stato conseguito dall’amministratore. La CTR aveva invece ritenuto che la società fosse effettiva, avesse soci reali — C.C. e B.B. — e avesse operato a vantaggio proprio e dei soci; aveva riconosciuto A.A. come amministratore di fatto, ma lo aveva sanzionato personalmente per le sole omissioni relative alla conservazione delle scritture contabili. A.A. contestava, con ricorso incidentale, anche tale responsabilità per le violazioni contabili e, in subordine, la qualificazione come amministratore di fatto e la compensazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso principale dell’Agenzia: la censura che mirava a una diversa valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile; è stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo sull’omesso esame, perché generico e diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale di A.A., con assorbimento degli altri due. La Corte ha stabilito che, se le violazioni riguardano il rapporto fiscale proprio di una società di capitali effettiva e il vantaggio fiscale è della società, l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica: la regola vale anche per gli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità e non consente di sanzionare l’amministratore di fatto in quanto tale. La sentenza della CTR è stata cassata sul punto e la Cassazione, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di A.A. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA, CPA ed Euro 200,00 per esborsi; le spese delle fasi di merito sono state compensate. La controversia riguardava, tra l’altro, una plusvalenza contestata di Euro 658.420,75; il testo non indica l’importo complessivo delle sanzioni originariamente irrogate alla società.
Norme richiamate
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Quando l’illecito riguarda il rapporto fiscale proprio di una società di capitali effettiva e il vantaggio fiscale è riferibile alla società, le sanzioni sono a carico esclusivo della persona giuridica. La regola comprende anche le violazioni degli obblighi contabili e, in tale quadro, esclude la responsabilità sanzionatoria dell’amministratore di fatto.
La Corte ha affermato che, per le società di capitali, l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 esclude «qualsiasi residua applicabilità della norma sul concorso dello stesso ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 471/97», quando il soggetto è un amministratore di fatto e la società effettiva ha tratto il vantaggio fiscale.
La regola generale sul concorso nell’illecito non consente di trasferire all’amministratore di fatto le sanzioni relative al rapporto fiscale della società di capitali, quando ricorrono i presupposti dell’art. 7. La Corte distingue invece il caso della società meramente fittizia, costituita come schermo per procurare alla persona fisica il vantaggio fiscale, nel quale la responsabilità personale può operare.
Art. 14 del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione sugli obblighi contabili è richiamata dalla Corte per affermare che la tenuta e la conservazione delle scritture contabili costituiscono obblighi fiscali strutturali della società e ricadono nel suo rapporto fiscale con l’Amministrazione.
Art. 22 del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è richiamata, insieme alle norme civilistiche e all’art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, a sostegno della conclusione che gli obblighi contabili appartengono alla sfera fiscale della società e sono coperti dalla regola di responsabilità esclusiva prevista dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003.
Massime di principio
- Per applicare la regola di responsabilità esclusiva della società, occorre verificare se la persona giuridica sia effettiva e se il vantaggio fiscale sia riferibile ad essa. La sola esterovestizione o la gestione di fatto da parte di una persona fisica non dimostrano, da sole, che la società sia un mero schermo.
- Se la società di capitali è reale e l’illecito riguarda il suo rapporto fiscale, la responsabilità sanzionatoria resta in capo alla società anche quando la violazione è stata materialmente commessa dall’amministratore di fatto; ciò vale anche per le omissioni di tenuta o conservazione della contabilità.
- La responsabilità personale può invece configurarsi quando la società è un’entità fittizia utilizzata esclusivamente come schermo e il vantaggio fiscale è conseguito dalla persona fisica. La distinzione dipende dagli accertamenti concreti sulla realtà della compagine sociale e sulla destinazione del vantaggio.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contrapporre agli elementi valutati dal giudice di merito una diversa lettura delle prove: una censura che richieda una nuova ricostruzione dei fatti, o che non individui con precisione il fatto decisivo omesso, può essere dichiarata inammissibile.
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