Sentenza del 18/06/2025 n. 16432 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso contro il diniego del rimborso dell’imposta di successione pagata nel 1990. Ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 346/1990 e degli artt. 752 e 754 c.c. Secondo l’Ufficio, il debito risarcitorio verso C.C., accertato con sentenza civile del Tribunale di Piacenza del 29 settembre 2013, n. 596/2013, non era deducibile perché non sarebbe stato certo, liquido e attuale all’apertura della successione; inoltre, si sarebbe trattato di un peso della massa ereditaria e non di un debito del defunto. La passività derivava dal mancato godimento di un immobile spettante pro quota a C.C., già riconosciuto con sentenza del Tribunale di Piacenza del 24 ottobre 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato il diritto alla deduzione della passività e al rimborso, con compensazione delle spese. Ha stabilito che è deducibile il debito il cui fatto generativo risale a prima della morte, anche se accertamento e quantificazione avvengono con sentenza definitiva successiva, purché il debito sia dimostrato secondo l’art. 23, comma 4, D.Lgs. 346/1990 entro sei mesi dalla definitività. Nel caso concreto l’Ufficio non aveva contestato né il rispetto di tale termine per la dimostrazione della passività né la tempestività dell’istanza di rimborso, presentata entro tre anni dalla definitività della sentenza. Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla definitività della sentenza che accerta il debito. La Corte ha inoltre chiarito che la fattispecie è diversa dai debiti sorti soltanto dopo la morte per condotte degli eredi e dalle passività condizionate, come una fideiussione non ancora attuale. Spese compensate per la complessità della materia e l’assenza di precedenti specifici; nessuna pronuncia sul doppio contributo, non ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
Articoli 20 e 23, comma 4, del D.Lgs. 346/1990
In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2 e 23, comma 4 del D.Lgs. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, e sempre che l'interessato ne dimostri l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività.
La passività è deducibile se il fatto che l’ha generata esisteva prima della morte, anche quando l’importo viene stabilito successivamente con provvedimento definitivo. L’interessato deve però dimostrarla nei modi previsti dall’art. 23 entro sei mesi dalla definitività del provvedimento.
Articolo 21, commi 1 e 5, del D.Lgs. 346/1990
Si tratta, insomma, in entrambi i casi di debiti la cui determinazione può seguire l'apertura della successione, ma che sono comunque debiti "esistenti" al momento della morte del de cuius, benché non ancora certi nel loro ammontare (e quindi non liquidi, né esigibili).
La norma non richiede che il debito sia già quantificato o liquido al momento dell’apertura della successione. È sufficiente che il debito esista già in quel momento; l’accertamento o la determinazione successivi non ne escludono la deducibilità, ferme le condizioni probatorie e temporali previste dalla legge.
Articolo 42, commi 1, lettera a), e 2, del D.Lgs. 346/1990
Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta pagata senza tenere conto della passività decorre, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.
Quando la passività è accertata con una sentenza successiva all’apertura della successione, il termine per chiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccedenza decorre dalla definitività della sentenza, nel rispetto del termine stabilito dalla norma.
Massime di principio
- Per dedurre un debito dall’attivo ereditario, occorre che il suo fatto generativo sia anteriore alla morte del de cuius; non è necessario che l’importo sia già determinato o che il debito sia già liquido ed esigibile a quella data.
- Un accertamento giudiziale successivo alla morte può provare e quantificare una passività preesistente, ma non può rendere deducibile un debito sorto solo dopo la morte per una condotta degli eredi.
- La passività non dichiarata va dimostrata con le modalità previste dall’art. 23 del D.Lgs. 346/1990 entro sei mesi dalla definitività del provvedimento che la accerta; il rispetto di questo termine è essenziale per la deduzione.
- Se il rimborso dipende da una passività accertata successivamente, il termine per presentare l’istanza decorre dalla definitività del provvedimento che riconosce il debito, non necessariamente dalla data del pagamento originario dell’imposta.
- La questione non si risolve qualificando il debito come debito del defunto o della massa ereditaria: occorre verificare quando sia sorto il fatto generativo e se siano rispettati i requisiti di prova e i termini previsti dalla disciplina tributaria.
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