Sentenza del 18/06/2025 n. 16421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per IMU, interessi e sanzioni relativi agli anni d’imposta 2015-2017. La SGR sosteneva che il soggetto tenuto al pagamento fosse il fondo immobiliare, distinto dal patrimonio della società, e invocava inoltre la liquidazione giudiziale del fondo, avviata il 27 febbraio 2022, le regole sui pagamenti durante la procedura concorsuale e il divieto di doppia imposizione, poiché il credito IMU era stato ammesso al passivo. Contestava anche la determinazione del valore imponibile, deducendo la violazione dei criteri di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l’impugnazione dell’ingiunzione. Ha stabilito che il fondo non ha autonoma soggettività giuridica e che la SGR, titolare formale degli immobili, è il soggetto tenuto all’IMU, nei limiti del patrimonio del fondo; tale limite rileva in sede esecutiva e non impedisce la richiesta di pagamento. La liquidazione giudiziale, successiva alle annualità contestate e ancora in corso, non esclude l’obbligazione della SGR. L’ammissione del credito al passivo non estingue il debito e, perciò, non determina doppia imposizione. Il motivo sulla base imponibile è stato respinto perché il Comune aveva utilizzato il valore indicato dalla stessa contribuente e non risultava una successiva dichiarazione di rettifica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 7.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 36, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
È la società di gestione, quindi, che risponde dell'obbligazione (peraltro è intestataria degli immobili e questo già sarebbe sufficiente per l'I.M.U.) e non il fondo che non ha personalità giuridica, anche se nei limiti del patrimonio del fondo.
Il fondo comune è un patrimonio autonomo ma privo di personalità giuridica; per l’IMU risponde la SGR, entro il limite del patrimonio del fondo.
Art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il motivo è infondato in quanto, come rilevato dalla decisione impugnata, il valore è stato determinato dal Comune in relazione alla stessa dichiarazione della parte. Nessuna dichiarazione successiva di rettifica delle condizioni del terreno risulta effettuata dalla parte, circostanza questa pacifica e rappresentata dalla stessa ricorrente.
La contestazione della determinazione dell’imponibile non è fondata quando il Comune ha assunto il valore dichiarato dal contribuente e non risulta una successiva dichiarazione che ne rettifichi le condizioni.
Art. 37, comma 53, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
In tema d'imposta comunale sugli immobili, l' art. 37 , comma 53, del D.L. n. 223 del 2006 , conv. nella L. n. 248 del 2006 , ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio
Le variazioni che riducono l’imposta e che il Comune non può conoscere d’ufficio devono essere denunciate dal contribuente; in mancanza, non può essere riconosciuto il relativo beneficio, né la pubblicità dell’evento sostituisce la denuncia.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per i tributi immobiliari dovuti su beni di un fondo comune d’investimento, il fondo non è autonomo soggetto passivo: la responsabilità tributaria ricade sulla SGR, formalmente titolare degli immobili, nei limiti del patrimonio del fondo.
- La separazione patrimoniale del fondo non impedisce di accertare e richiedere il pagamento alla SGR; secondo la decisione, il limite del patrimonio rileva nella fase esecutiva. La mera apertura di una procedura concorsuale del fondo, soprattutto per annualità tributarie precedenti, non elimina l’obbligazione della società di gestione.
- L’ammissione di un credito tributario al passivo di una procedura concorsuale non equivale al pagamento e non estingue, da sola, l’obbligazione; non prova quindi una doppia imposizione.
- Il regime affermato per l’IMU non va automaticamente esteso all’IVA: la decisione distingue le imposte in ragione dei diversi presupposti e precisa che l’IVA riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi, mentre l’IMU è un’imposta patrimoniale collegata al possesso.
- Il contribuente che invoca una riduzione d’imposta dovuta a variazioni non conoscibili d’ufficio dal Comune deve comunicarle con la dichiarazione prevista; senza denuncia non è sufficiente che l’evento sia altrimenti pubblico o conoscibile.
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