Sentenza del 18/06/2025 n. 1918 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell’ADER di riattivare precedenti rateizzazioni relative a cartelle, dopo che la società era decaduta dalla definizione agevolata avendo pagato soltanto le prime due rate. La contribuente aveva impugnato il diniego lamentandone la carenza di motivazione: mancavano l’indicazione dell’ufficio e del responsabile, le modalità e i termini di ricorso, la sottoscrizione e le ragioni del rifiuto; aveva inoltre dedotto la violazione di principi costituzionali. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, l’ADER ha sostenuto che il ricorso originario fosse inammissibile perché il diniego non rientrava tra gli atti impugnabili elencati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e, in subordine, che l’atto fosse motivato mediante il richiamo alla normativa. AMIU ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché proposto tramite difensore esterno e ha difeso l’impugnabilità e la carenza motivazionale del diniego.
La decisione
La Corte ha respinto l’appello dell’ADER e confermato la sentenza della CTP, che aveva annullato il diniego per carenza di motivazione. Ha rigettato la tesi dell’inammissibilità del ricorso: la tassatività dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 riguarda le categorie di atti e comprende anche provvedimenti atipici che producono effetti riconducibili a quelle categorie; il diniego di riattivazione delle rateizzazioni è assimilabile al diniego di agevolazioni. Ha inoltre rilevato che può essere impugnato anche un atto non espressamente elencato quando il contribuente abbia un interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile a ottenere una diversa definizione del rapporto tributario, interesse ravvisato nel caso concreto. Nel merito, il diniego non riportava le indicazioni richieste dall’art. 7 dello Statuto del contribuente e non dava riscontro alle giustificazioni della società: tali carenze ne determinavano l’illegittimità. L’eccezione di AMIU sull’inammissibilità dell’appello per il patrocinio di un difensore esterno non risulta esaminata nella motivazione. L’ADER è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 1.100,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La giurisprudenza ha da sempre ritenuto che la tassatività dell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92 vada riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati che però producono gli stessi effetti giuridici.
L’elenco degli atti impugnabili è tassativo per categorie, non per denominazioni formali: è quindi impugnabile anche un atto atipico che produca effetti giuridici riconducibili a una categoria prevista dalla norma. Il diniego di riattivazione delle dilazioni è stato ricondotto al diniego di agevolazioni di cui al comma 1, lettera h).
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti incidenti sul rapporto tributario impositivo, allorché sussista l'interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile (art. 100 c.p.c.) del contribuente ad ottenere una diversa definizione del rapporto tributario
Anche un atto non nominato nell’art. 19 può essere impugnato se incide sul rapporto tributario e il contribuente dimostra un interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile a ottenere una diversa definizione del rapporto.
Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente
Tanto considerato, deve poi rilevarsi che l'atto in contestazione non contiene nessuna delle indicazioni richieste "tassativamente" per la motivazione degli atti dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Il provvedimento deve contenere le indicazioni elencate dalla norma, comprese quelle sull’ufficio e il responsabile, sul riesame in autotutela e sulle modalità e autorità cui ricorrere. La loro mancanza, insieme all’assenza di riscontro alle giustificazioni del contribuente, ha reso illegittimo il diniego.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto tributario sia impugnabile occorre guardare agli effetti e alla categoria giuridica cui appartiene, non soltanto al nome attribuitogli o alla sua presenza letterale nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.
- Un atto non espressamente elencato può essere impugnato quando incide sul rapporto tributario e il contribuente ha un interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile a contestarlo.
- Un diniego di riattivazione di una rateizzazione tributaria può essere ricondotto al diniego di agevolazioni e quindi impugnato davanti al giudice tributario.
- Nel valutare la legittimità di un diniego, occorre verificare che l’atto contenga le indicazioni informative e processuali richieste dall’art. 7 dello Statuto del contribuente e che dia conto delle ragioni della decisione e delle giustificazioni presentate dall’interessato; carenze rilevanti possono comportarne l’annullamento.
- In questo caso l’appello dell’ente di riscossione è stato respinto e le spese del grado sono state poste a suo carico.
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