Sentenza del 19/03/2018 n. 1143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Rimborso - Credito indicato in dichiarazione - Termine - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine applicabile alla richiesta di rimborso di un credito IVA derivante da un'eccedenza ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 633/1972. Occorre distinguere tra il rimborso richiesto direttamente nella dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 633/1972, e il rimborso richiesto mediante un'istanza autonoma, distinta e successiva alla dichiarazione. Nel primo caso, il credito emerge dalla dichiarazione validamente presentata e il relativo diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c.; nel secondo caso, trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza stabilisce che, quando il contribuente indica correttamente il credito IVA e la richiesta di rimborso nella dichiarazione annuale, il diritto al rimborso non è soggetto al termine biennale di decadenza dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992, ma al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Il termine biennale opera invece quando il rimborso viene richiesto con un'istanza autonoma presentata successivamente e separatamente dalla dichiarazione.
Norme richiamate
Eccedenza detraibile e rimborso dell'eccedenza IVA
La sussistenza di un'eccedenza IVA consente al contribuente, ricorrendone i presupposti, di chiedere il rimborso del credito.
Art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 633/1972
Richiesta di rimborso direttamente nella dichiarazione annuale
La richiesta inserita nella dichiarazione annuale costituisce una modalità ordinaria di esercizio del diritto al rimborso.
La prescrizione ordinaria dei diritti si compie con il decorso di dieci anni
Il credito IVA richiesto direttamente nella dichiarazione annuale è soggetto alla prescrizione decennale, in assenza di una specifica previsione di decadenza applicabile.
Termine biennale per la presentazione della domanda di restituzione
Il termine biennale è applicabile alla domanda autonoma di rimborso, presentata separatamente e successivamente rispetto alla dichiarazione annuale.
Massime di principio
- Per stabilire il termine applicabile a un rimborso fiscale occorre verificare innanzitutto come è stata esercitata la richiesta: direttamente nella dichiarazione oppure mediante un'istanza autonoma.
- La richiesta di rimborso validamente inserita nella dichiarazione annuale fa decorrere il regime ordinario di prescrizione decennale, non il termine biennale di decadenza previsto per le istanze autonome.
- Il termine biennale deve essere rispettato quando il contribuente presenta una domanda di rimborso separata e successiva alla dichiarazione, soprattutto se il credito non era stato già richiesto nella dichiarazione.
- È essenziale conservare la dichiarazione presentata, la prova della sua trasmissione e ogni documentazione relativa al credito, perché la corretta indicazione del rimborso nella dichiarazione è decisiva per qualificare il termine applicabile.
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