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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04933/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso delle accise gravanti sul gas naturale impiegato dalla società per produrre energia elettrica nel periodo 1 gennaio 2006 - 31 maggio 2007. La contribuente aveva chiesto il rimborso richiamando l’esenzione prevista dalla direttiva 2003/96/CE, ritenuta direttamente applicabile dalla Corte di giustizia. La CTP aveva accolto il ricorso avverso il diniego e la CTR aveva confermato, rilevando che non erano emersi fatti nuovi idonei a modificare la decisione di primo grado e che non era stata contestata la veridicità della fattura. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR considerato impugnabile un atto che l’Ufficio riteneva non impugnabile, lamentando inoltre l’assenza di elementi contabili sulla traslazione dell’accisa; violazione dell’art. 29 l. 428/1990 per non avere la CTR escluso il diritto al rimborso in mancanza di prova documentale della mancata traslazione dell’imposta. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non risultava trascritto l’atto di appello e non emergeva che la censura sulla impugnabilità del silenzio-rifiuto fosse stata effettivamente proposta in secondo grado. Ha poi escluso la nullità della motivazione: la sentenza della CTR, pur sintetica, esprimeva chiaramente la ratio decidendi, cioè l’avvenuto utilizzo del gas naturale nella produzione di energia elettrica, la regolarità fiscale dell’operazione e l’assenza di fatti nuovi idonei a sovvertire la decisione di primo grado. Infine, ha respinto il terzo motivo affermando che, nella disciplina applicabile, la prova della traslazione dell’onere fiscale incombe sull’Ufficio e non può essere fornita per presunzioni; quindi la mancata collaborazione documentale della contribuente non valeva a spostare tale onere probatorio sull’istante, né a fondare il diniego di rimborso. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se del tutto apparente, ossia quando non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura è inammissibile se non risulta che la questione della impugnabilità dell’atto sia stata specificamente dedotta in appello.

  • art. 29 l. 29 dicembre 1990, n. 428

    Il rimborso dei diritti/imposte incompatibili con norme comunitarie spetta salvo che l’onere sia stato trasferito su altri; la prova della traslazione grava sull’Ufficio e non può fondarsi su presunzioni.

  • art. 14, n. 1, lett. a), direttiva 2003/96/CE

    È richiamata come base del regime di esenzione dalle accise per i prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Viene menzionato nel contesto della disciplina delle accise e della prova della traslazione dell’imposta.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia graficamente presente ma non renda percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice; una motivazione sintetica resta valida se consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone l’esame di quanto dedotto in appello è inammissibile se il ricorso non consente di verificare, con adeguata specificità, che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
  • In materia di rimborso di accise o imposte incompatibili con il diritto unionale, la prova della traslazione dell’onere fiscale su terzi incombe sull’Amministrazione finanziaria che oppone tale circostanza al rimborso; il contribuente non deve dimostrare in via positiva l’assenza di traslazione se la legge pone tale onere sull’Ufficio.
  • Quando la normativa esclude l’utilizzo di presunzioni per dimostrare la traslazione dell’imposta, l’Amministrazione non può fondare il diniego di rimborso su meri elementi presuntivi o sulla mancata esibizione documentale del contribuente, se non riesce comunque a fornire la prova richiesta.
  • Il fatto che il contribuente non collabori pienamente alla richiesta documentale non trasferisce automaticamente sull’istante l’onere probatorio che la legge pone in capo all’Ufficio, se la prova del fatto impeditivo del rimborso resta legalmente a carico dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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