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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18988/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La lite trae origine da un rapporto contrattuale risalente al 2000 avente ad oggetto prestazioni informatiche: realizzazione, assistenza e gestione di un software ad hoc, denominato Sigea, destinato all'informatizzazione dei cicli produttivi e funzionante in interazione con un database di terzi (OpenEdge), per il quale erano necessarie licenze a pagamento. La società fornitrice ottenne un decreto ingiuntivo per euro 8.351,56 quale corrispettivo di prestazioni fatturate. La società destinataria propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese la condanna della controparte al pagamento di euro 6.543,84 per attività di manutenzione e per l'acquisto di licenze che assumeva mai installate e che sarebbero state comunque pagate in eccesso nel tempo. In primo grado l'opposizione fu accolta solo parzialmente; in appello la decisione fu riformata con revoca del decreto ingiuntivo, condanna della società committente a pagare una somma inferiore per alcune fatture ritenute dovute, accoglimento della riconvenzionale e condanna della fornitrice anche alla restituzione di somme versate in eccesso. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva: 1) violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c., sostenendo che l'appello sarebbe stato inammissibile per mutatio libelli e per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché l'atto di appello chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo già revocato e solo in seguito, in precisazione delle conclusioni, si parlava di riforma della sentenza; 2) violazione degli artt. 1206 e 1207 c.c., censurando l'affermazione secondo cui la mancata chiarificazione sul numero esatto di licenze avrebbe impedito l'esecuzione delle prestazioni e sostenendo invece che l'interruzione del rapporto e l'impedimento all'accesso ai sistemi erano dipesi dal comportamento della controparte, con fatto del creditore; 3) violazione dell'art. 329 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe quantificato d'ufficio l'importo dovuto per manutenzione oltre le licenze effettivamente acquistate, riconoscendo una somma non richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la lettura dell'atto di appello compiuta dalla Corte territoriale: la domanda di "revoca del D.I." era stata solo formulata in modo atecnico e poi emendata lessicalmente in sede di precisazione delle conclusioni come domanda di riforma della sentenza, senza alcuna inammissibile mutatio libelli né formazione di giudicato interno. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, operazione preclusa in sede di legittimità in assenza di un denunciato omesso esame di un fatto decisivo. Sul terzo motivo ha dichiarato la censura inammissibile, rilevando che non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva pronunciato ultra petita, ma si era limitata a quantificare il credito riconvenzionale entro il perimetro della domanda e del thema decidendum, determinando l'importo effettivamente pagato in esubero rispetto alle licenze acquistate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla pretesa formazione del giudicato interno e al dedotto vizio di ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata acquiescenza o mancata impugnazione effettiva della sentenza di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello è stato ritenuto ammissibile perché, letta complessivamente l'impugnazione, la domanda era chiaramente di riforma della decisione di primo grado, pur espressa inizialmente con formula atecnica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte evidenzia che il sindacato sulla ricostruzione del fatto è oggi possibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 1206 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'inadempimento fosse imputabile al creditore e non al debitore; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché mirata a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 1207 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della mora del creditore; anche su questo profilo la Corte non entra nel merito per carenza del tipo di censura ammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'atto di appello va interpretato secondo il suo contenuto complessivo: una formula iniziale atecnica non determina inammissibilità se dal testo dell'impugnazione emerge chiaramente la volontà di ottenere la riforma della sentenza.
  • La rettificazione lessicale delle conclusioni in sede di precisazione non integra mutatio libelli quando si limita a rendere tecnicamente corretta la domanda già sostanzialmente proposta.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice di appello liquida o quantifica il credito riconvenzionale entro il perimetro della domanda e delle questioni devolute, anche se con una ricostruzione contabile diversa da quella prospettata dalla parte.
  • La violazione del principio devolutivo richiede che la decisione di secondo grado si fondi su questioni estranee, non già su ragioni connesse logicamente e giuridicamente ai motivi di impugnazione.
  • Nel sindacato di legittimità, la doglianza deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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