Cassazione Civile, Ordinanza n. 32394/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2000, con recuperi riferiti sia al reddito di impresa individuale della contribuente sia al reddito di partecipazione nella Soget srl. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo fondata, quanto al reddito di partecipazione, una difesa introdotta come "fatto nuovo" in memoria illustrativa, dopo l'annullamento di accertamenti societari per annualità successive. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva deciso oltre i limiti del devolutum, poiché la questione del reddito di partecipazione non era stata oggetto di specifico motivo di appello. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'appello della contribuente non conteneva una specifica censura sul recupero relativo al reddito di partecipazione, sicché la CTR, pronunciandosi su tale punto introdotto solo come "fatto nuovo" in memoria, ha violato il principio di specificità dei motivi di appello ed è incorsa in ultrapetizione. La sentenza è stata quindi cassata sul punto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente anche con riguardo al reddito di partecipazione per l'anno 2000. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per l'esito alterno, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato come base del motivo di ricorso, in relazione al vizio di ultrapetizione denunciato
l'appello nel processo tributario deve contenere specifici motivi di impugnazione; il giudice di secondo grado non può esaminare questioni non specificamente devolute
menzionato solo per descrivere la base degli accertamenti bancari relativi al reddito di impresa individuale
art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
la sentenza è censurabile quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda o del devolutum
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario, l'oggetto del gravame è delimitato dai motivi specificamente formulati: non possono essere esaminate questioni non censurate in modo puntuale nell'atto di appello.
- La mera impugnazione "in toto" della sentenza di primo grado non basta a devolvere al giudice di secondo grado tutti i capi della decisione se non vi sono censure specifiche e argomentate contro le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il giudice di appello incorre in ultrapetizione quando decide su un capo o una questione non compresi nei motivi di appello, anche se tale questione sia stata successivamente richiamata dalla parte in memoria illustrativa come fatto nuovo.
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello è requisito di ammissibilità sostanziale del gravame e va valutata in correlazione con la motivazione della decisione impugnata.
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