Cassazione Civile, Ordinanza n. 27769/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento IVA e IRES per l’anno 2014 recuperando a tassazione costi relativi a canoni di locazione finanziaria e ai connessi interessi passivi, ritenendoli non deducibili per difetto di inerenza e strumentalità del fabbricato. Secondo l’Ufficio, l’immobile era stato assunto in leasing esclusivamente per finalità estranee all’attività d’impresa, era stato dato in uso a terzi in anni precedenti e sarebbe stato riscattato solo nel 2015. La CTR aveva invece ritenuto provato che, nel periodo d’imposta contestato, l’immobile era nella disponibilità della società ed era concretamente utilizzato come deposito-magazzino, oltre a rilevare che la locazione a terzi rientrava nell’oggetto sociale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione degli artt. 43, comma 2, 65, comma 1, e 109, comma 5, TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto l’inerenza dei costi solo perché il bene era strumentale e utilizzato come magazzino, senza applicare correttamente il riparto dell’onere della prova; inoltre lamentava la mancata considerazione degli elementi del PVC che, a suo dire, escludevano l’uso aziendale dell’immobile e dimostravano l’antieconomicità delle locazioni a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di inerenza del costo e di riparto dell’onere probatorio, avendo accertato in fatto che l’immobile era effettivamente nella disponibilità della contribuente ed era usato come deposito-magazzino, oltre a ricondurre la locazione a terzi all’oggetto sociale. Le doglianze dell’Agenzia, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre escluso il sindacato sul vizio motivazionale, poiché la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado, rendendo inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma, nell’ambito della contestazione sulla deducibilità dei costi.
art. 65, comma 1, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
Richiamato dalla ricorrente come parametro normativo della deducibilità, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
art. 109, comma 5, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
"Le spese e gli altri componenti negativi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi."
La Corte ribadisce che il principio di inerenza del costo ai fini della deducibilità si ricava da questa disposizione e va riferito alla correlazione tra costo e attività d’impresa, non a un nesso diretto e necessario tra costo e singolo ricavo.
La Corte richiama il principio di riparto dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l’inerenza dei costi, e la violazione è configurabile solo se il giudice di merito inverte tale riparto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale della censura di violazione di legge dedotta nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte esclude l’ammissibilità della censura motivazionale contro la sentenza di appello confermativa di primo grado, richiamando il limite dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Preclude la deducibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado.
Massime di principio
- L’inerenza del costo, ai fini della deducibilità, non richiede un nesso diretto tra costo e ricavo, ma una correlazione tra il costo e l’attività d’impresa, anche solo potenzialmente idonea a produrre reddito imponibile.
- Il giudizio di inerenza va condotto in rapporto all’oggetto sociale e alla concreta utilità economica del costo per l’impresa; la possibile antieconomicità della spesa è solo un indice sintomatico, non un autonomo criterio automatico di indeducibilità.
- In materia di reddito d’impresa, l’onere di provare l’inerenza dei costi grava sul contribuente anche per i beni normalmente necessari e strumentali all’attività.
- La violazione delle regole sull’onere della prova sussiste solo se il giudice di merito le inverte; non è consentito trasformare in vizio di legge una richiesta di rivalutazione del fatto.
- Quando l’appello conferma la decisione di primo grado, la censura di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa nei limiti dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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