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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06875/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del tribunale resa all’esito di un giudizio di inefficacia/revocatoria fallimentare. La sentenza aveva dichiarato l’inopponibilità alla procedura concorsuale di cessioni di credito effettuate da una società in amministrazione straordinaria in favore della factor, e aveva condannato la cessionaria alla restituzione di somme. L’Ufficio ha assoggettato la pronuncia a imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986. La contribuente ha impugnato l’avviso sostenendo: 1) che la decisione presupposta non sarebbe una revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., ma una pronuncia di inefficacia ex art. 45 l. fall., senza effetto traslativo né restitutorio in senso proprio; pertanto non si sarebbe in presenza di recupero di un bene alla massa e si dovrebbe applicare, semmai, la tariffa relativa a sentenze di nullità/annullamento/risoluzione o ad atti privi di trasferimento o accertamento patrimoniale; 2) che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura relativa all’incompiuta motivazione dell’avviso, in particolare sulla base imponibile. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che, ai fini dell’imposta di registro, occorre guardare al contenuto e agli effetti della sentenza da registrare, senza ricorrere a elementi extratestuali: nel caso concreto la pronuncia, pur fondata sull’inefficacia ex art. 45 l. fall., produce il recupero alla massa di crediti prima non compresi nella procedura e realizza un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento/amministrazione straordinaria; perciò resta applicabile l’aliquota proporzionale dell’art. 8, lett. b). Ha inoltre escluso la denunciata omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressa sulla motivazione dell’avviso, valorizzando anche la conoscenza dell’atto da parte della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la sentenza resa ai sensi dell’art. 45 l. fall., quando dichiara l’inopponibilità di atti del fallito e dispone la condanna al trasferimento/restituzione di somme al fallimento o alla procedura, è soggetta a imposta di registro proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986, perché l’effetto giuridico rilevante è il recupero alla massa di beni o valori prima assenti, con trasferimento di ricchezza. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia, poiché la CTR si era pronunciata sul difetto di motivazione dell’atto impositivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, deducendo violazione di legge in tema di imposta di registro e disciplina fallimentare.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso, deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la sua violazione perché la CTR aveva comunque pronunciato sul vizio di motivazione dell’avviso.

  • art. 45 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori

    La pronuncia che dichiara l’inopponibilità degli atti compiuti dal fallito e dispone la restituzione/condanna al trasferimento di somme produce effetti recuperatori verso la massa.

  • art. 67 l. fall.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che la sentenza non sarebbe una revocatoria fallimentare, ma la Corte non accoglie tale distinzione ai fini fiscali.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini dell’imposta di registro si deve guardare alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, desumibili dal testo della pronuncia.

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Si applica l’aliquota proporzionale ai provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, cioè comportanti trasferimento di ricchezza.

  • art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ha carattere speciale e di stretta interpretazione; riguarda sentenze di nullità/annullamento o risoluzione con condanna restitutoria meramente ripristinatoria, non estendibile a fattispecie recuperatorie diverse.

  • art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte esclude che sia applicabile perché nel caso vi è una espressa condanna al trasferimento/restituzione di somme, non un atto privo di trasferimento, condanna o accertamento patrimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, la qualificazione fiscale della sentenza deve essere compiuta avendo riguardo al contenuto e agli effetti giuridici che risultano dalla pronuncia, senza utilizzare elementi estranei al testo della decisione.
  • La sentenza che dichiara l’inefficacia/inopponibilità di atti compiuti dal fallito e dispone la restituzione di somme o valori alla procedura concorsuale è tassata con imposta proporzionale quando l’effetto sostanziale è il recupero di beni alla massa e il conseguente trasferimento di ricchezza.
  • La previsione tariffaria relativa alle sentenze di nullità, annullamento o risoluzione con condanna restitutoria ha natura speciale e non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati, perché riguarda solo ripristini patrimoniali meramente restitutori.
  • Non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se il giudice di merito ha comunque esaminato, anche sinteticamente, la censura sulla motivazione dell’atto impositivo e ha reso una risposta sul punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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