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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28489/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la condanna inflitta al ricorrente quale legale rappresentante della sua impresa edile per aver omesso di inviare i dipendenti alle visite mediche periodiche obbligatorie e per non aver fornito la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In appello erano dedotti cinque motivi: 1) mancata prova che gli operai fossero dipendenti del ricorrente; 2) illegittimo diniego del rito abbreviato; 3) omessa motivazione della pena; 4) omissione di motivazione sulla continuazione delle pene; 5) omessa risposta del giudice alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il quinto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione da parte del giudice della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro in diversa persona fisica affinché venga esaminata e motivata l'applicabilità della causa di non punibilità. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la valutazione di responsabilità sui fatti di lavoro è stata ritenuta supportata dalle dichiarazioni dell'ispettore del lavoro e non confutata dall'imputato; la contestazione sul diniego del rito abbreviato è stata giudicata inconsistente; i motivi sulla pena sono stati assorbiti dalla statuizione di annullamento limitata.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, lett. g)

    art. 18, comma 1, lett. g)

    Norma richiamata come fattispecie penalmente rilevante in tema di obblighi del datore di lavoro (omessa invio dei dipendenti alla sorveglianza sanitaria); la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base degli accertamenti di fatto.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

    art. 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008

    Obbligo di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la sua omissione è stata qualificata come violazione rilevante ai fini penali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità (norma applicabile su istanza dell'imputato): la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha risposto alla specifica richiesta e ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione, rinviando per che si pronunci espressamente.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'irripetibilità/irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità; la Corte ha disposto che l'accertamento di responsabilità residua sia dichiarato irrevocabile nei limiti indicati dalla norma, in caso di nuova decisione.

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen.

    Novella relativa ai benefici premiali connessi al rito abbreviato e alla riduzione della pena: la Corte ha ritenuto che la deduzione del ricorrente non incidesse sulla fase processuale pertinente, per cui il rigetto della richiesta di rimessione in termini per il rito abbreviato non è apparso illegittimo.

Massime di principio

  • La mancata risposta del giudice a una istanza di applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) è vizio grave che può determinare annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (per es. sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei rapporti di impiego) sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di illogicità o manifesta contraddittorietà: l'imputato ha l'onere di confutare concretamente le risultanze probatorie.
  • Le questioni processuali relative al rito abbreviato e ai benefici premiali connessi alle novellazioni normative devono essere argomentate in relazione alla fase procedurale concreta in cui la richiesta è stata proposta; deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione del rigetto sono destinate a essere ritenute inconsistenti.
  • Quando la Corte annulla per omissione di valutazione su una causa di estinzione o non punibilità, il rinvio avverrà generalmente ad altro giudice (diversa persona fisica) affinché si garantisca il riesame imparziale della questione.
  • I motivi sulla determinazione della pena possono essere assorbiti dall'accoglimento di questioni di merito che incidono sulla punibilità; pertanto, ottenere l'accoglimento di una domanda di non punibilità può rendere superflue ulteriori censure sulla quantificazione della pena.

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