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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31813/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, detenuto in espiazione di una pena di nove anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata dalla finalità o modalità mafiosa, aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le domande ritenendo non dimostrati i presupposti richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. per l'accesso ai benefici in assenza di collaborazione con la giustizia. In particolare, il Tribunale aveva rilevato l'assenza di elementi specifici idonei a escludere i collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ricostituzione, la mancata revisione critica della condotta criminosa e l'assenza di iniziative riparatorie sufficienti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47-ter e 50 ord. pen. Ha sostenuto di non poter prestare un'utile collaborazione perché i fatti sarebbero stati compiutamente accertati, anche in ragione della sua posizione non verticistica nel sodalizio; ha richiamato la documentazione prodotta, la condotta carceraria regolare, il tempo trascorso dalla commissione dei reati, una proposta di lavoro, la disponibilità al volontariato, la situazione economica, la volontà di accedere alla giustizia riparativa e l'asserita assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che esse miravano a una rivalutazione di fatto del materiale già esaminato dal giudice di sorveglianza e non evidenziavano effettivi travisamenti o vizi motivazionali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva applicato il regime di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., svolgendo un accertamento individualizzato sulla mancata collaborazione e sulla persistente pericolosità sociale. Secondo la Corte, la relazione di sintesi, i pareri della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione distrettuale antimafia, nonché il mancato compimento di un'approfondita revisione critica, consentivano di ritenere non superata la presunzione relativa di pericolosità e non provato l'effettivo distacco dal sodalizio criminale. La decisione non ha comportato una preclusione assoluta all'accesso ai benefici, ma ha confermato il mancato assolvimento, nel caso concreto, degli oneri previsti per superare la presunzione relativa.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato di associazione di tipo mafioso rientra tra quelli ostativi cui si applica il regime previsto dall'art. 4-bis ord. pen.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale disposizione relativa al tentativo del delitto contestato.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso formale o alla continuazione indicata nella condanna.

  • art. 629, comma 2, c.p.

    La tentata estorsione aggravata rientra, secondo la decisione, nel catalogo dei reati ostativi rilevanti ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato quale attuale collocazione normativa dell'aggravante già prevista dall'art. 7 della legge n. 203/1991.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Indicato quale disposizione applicata ai fatti, oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 4-bis legge n. 354/1975

    Disciplina l'accesso alle misure alternative per i condannati per reati ostativi. Dopo la riforma del 2022, la mancata collaborazione non costituisce più preclusione assoluta, ma il condannato deve fornire elementi specifici e ulteriori idonei a escludere i collegamenti attuali con la criminalità organizzata, il pericolo di loro ripristino e deve dimostrare gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

  • art. 58-ter legge n. 354/1975

    Individua la collaborazione con la giustizia quale modalità ordinaria di accesso ai benefici per i condannati per reati ostativi, ferma la possibilità introdotta dal comma 1-bis dell'art. 4-bis di accedervi in assenza di collaborazione alle condizioni previste.

  • art. 47-ter legge n. 354/1975

    Disposizione richiamata dal ricorrente in relazione alla richiesta di misura alternativa alla detenzione.

  • art. 50 legge n. 354/1975

    Disposizione richiamata dal ricorrente in relazione alla richiesta di semilibertà.

  • decreto-legge n. 162/2022

    Ha modificato il regime ostativo, sostituendo la preclusione assoluta derivante dalla mancata collaborazione con una presunzione relativa di pericolosità superabile mediante un accertamento rigoroso e individualizzato.

  • legge n. 199/2022

    Ha convertito il decreto-legge n. 162/2022, introducendo il nuovo assetto dell'art. 4-bis ord. pen.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sono le disposizioni invocate per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha escluso che le censure evidenziassero effettivi vizi deducibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Per i condannati per reati ostativi di prima fascia, la mancata collaborazione con la giustizia non determina più una preclusione assoluta all'accesso alle misure alternative, ma opera come elemento nell'ambito di una presunzione relativa di persistente pericolosità sociale.
  • Il superamento della presunzione relativa richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi specifici, diversi dalla sola regolare condotta carceraria, dalla partecipazione al percorso rieducativo o da una generica dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di loro ripristino, anche indiretto o tramite terzi.
  • Nella valutazione dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata devono essere considerate congiuntamente le circostanze personali e ambientali, le ragioni della mancata collaborazione, la revisione critica della condotta criminosa e ogni altra informazione disponibile, inclusi i qualificati pareri degli organi antimafia.
  • La sola regolare condotta carceraria, il tempo trascorso dai reati, il pentimento dichiarato, la volontà di cambiare vita e la prospettazione di attività lavorative o di volontariato non sono, isolatamente considerati, sufficienti a dimostrare il distacco effettivo dal sodalizio criminale.
  • Il Tribunale di sorveglianza deve svolgere un'istruttoria articolata, acquisendo i dati dell'osservazione penitenziaria e i pareri previsti dall'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.; la decisione è legittima quando valuta tali elementi in modo complessivo, individualizzato e coerente.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito degli elementi di fatto già esaminati dal Tribunale di sorveglianza; le censure sono inammissibili o infondate quando si limitano a riproporre argomenti già valutati senza indicare specifici travisamenti della prova o reali lacune e contraddizioni motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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