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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23019/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Una società che aveva affidato in subappalto la realizzazione di opere edili chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della subappaltatrice per vari crediti: costi di riparazione dei vizi e difetti, danni da ritardo, maggiori importi per materiali, completamento delle opere incompiute, penali, interessi su somme trattenute a garanzia, deprezzamento di materiali, spese di ATP, spese legali. Il giudice delegato negava l'ammissione; in opposizione il Tribunale respingeva la domanda ritenendo, tra l'altro, che: l'azione nei confronti della subappaltatrice fosse proponibile solo dopo la denuncia dei vizi da parte della committente, circostanza non provata; le risultanze dell'ATP non fossero spendibili nel passivo fallimentare; le richieste per ritardo e mancato completamento fossero generiche e non adeguatamente provate; il credito della massa per svincolo delle ritenute a garanzia fosse provato dalla fattura e, comunque, compensabile con il minor credito dell'opponente. La ricorrente ha impugnato con undici motivi deducendo, in sintesi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su eccezione non formulata; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1667, 1668 e 1670 c.c. per mancata considerazione di prove documentali e per errata qualificazione del rapporto; omesso esame di fatti decisivi circa ritardo e mancato completamento; violazione delle regole sulla consulenza tecnica; violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova in tema di compensazione; violazione dell'art. 1460 c.c. per mancato riconoscimento dell'eccezione di inadempimento; violazione degli artt. 1241, 91 e 92 c.p.c. sulle conseguenze della compensazione e sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente rilevato d'ufficio il difetto di interesse ad agire dell'appaltatrice nei confronti della subappaltatrice prima della denuncia dei vizi da parte della committente; che le doglianze su prove documentali, ATP e CTU si risolvessero in una censura del merito non consentita in cassazione; che la qualificazione dell'azione come domanda ex artt. 1667-1668 c.c. fosse corretta e non adeguatamente scalfita dalla ricorrente; che la compensazione fosse stata legittimamente disposta sulla base della fattura prodotta dalla curatela e della mancata contestazione specifica; che l'eccezione di inadempimento non impedisse la compensazione quando il giudice accerti crediti contrapposti; e che la regolazione delle spese non fosse censurabile. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata pronunciata, poiché il curatore non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    Norma richiamata per l'istanza di ammissione al passivo.

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 24 l.fall.

    Richiamato per affermare che anche l'ATP soggiace al concorso e ai limiti del rito fallimentare.

  • art. 52 l.fall.

    Richiamato per escludere l'efficacia dell'ATP ai fini dell'accertamento del passivo fuori dalle regole concorsuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma esclusa dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non osservarla o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice deroga alla libera valutazione della prova in assenza di base normativa o valuta liberamente una prova soggetta a diverso regime; non è censurabile il mero cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio e ai quesiti al c.t.u.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato come disciplina della garanzia per vizi dell'opera.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato come rimedio del committente/appaltatore per vizi e difformità e per il risarcimento dei danni.

  • art. 1670 c.c.

    Richiamato nel contesto della qualificazione del rapporto e dell'azione verso il subappaltatore.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento opera nei contratti a prestazioni corrispettive ma non impedisce, se entrambe le pretese sono accertate, la compensazione giudiziale/giuridica.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lamentava una falsa applicazione del riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione della fattura e dell'assenza di contestazioni specifiche.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato in tema di compensazione tra crediti contrapposti.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'appaltatore che agisca verso il subappaltatore per vizi e difformità dell'opera non ha interesse ad agire prima che il committente gli abbia denunciato i vizi, perché solo da quel momento sorge il pregiudizio attuale e azionabile.
  • La carenza di interesse ad agire o di titolarità del rapporto può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando risulti dagli atti di causa, anche in assenza di specifica eccezione di parte.
  • In cassazione non è censurabile il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non copre l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico decisivo è comunque stato considerato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, non quando si contesti semplicemente il diverso peso attribuito alle prove.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo di valutazione affidato al prudente apprezzamento del giudice e la delimitazione dell'oggetto della consulenza e dei quesiti al c.t.u. non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di accertamento del passivo fallimentare, il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto anche sulla base di documenti indiziari e della mancata contestazione specifica della controparte, purché il giudice ne accerti l'esistenza.
  • L'eccezione di inadempimento nei contratti sinallagmatici non impedisce che, una volta accertati crediti reciproci, il giudice faccia luogo alla compensazione.
  • La regolazione delle spese di lite è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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