Cassazione Civile, Ordinanza n. 23003/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale relativa all’annualità 2010 su una società operante nel settore delle scommesse, l’Amministrazione notificò un avviso di accertamento con cui rideterminò l’imposta unica sulle scommesse. Il contribuente impugnò l’atto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, propose ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame dell’avvenuta estinzione della società originariamente verificata, deducendo che la notifica dell’accertamento era avvenuta dopo la sua cancellazione e che non vi era stata alcuna valida trasformazione in altra forma societaria; 2) violazione delle norme sul contraddittorio e sul procedimento di verifica, assumendo che l’atto fosse stato preceduto solo dal processo verbale di verifica e non da un atto di chiusura delle indagini; 3) erronea individuazione del soggetto passivo dell’imposta unica, che il ricorrente riteneva dovesse essere solo il gestore delle scommesse e non anche il centro trasmissione dati; 4) errata applicazione della disciplina che limiterebbe l’imposta alle sole scommesse accettate in Italia, mentre nel caso concreto l’accettazione sarebbe stata del bookmaker estero; 5) erronea qualificazione della norma introdotta dalla legge di stabilità 2011, che il ricorrente assumeva innovativa e non meramente interpretativa; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in particolare sul motivo relativo alla direttiva IVA UE.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura mirava in sostanza a contestare un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito, non più deducibile come vizio di motivazione alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha osservato che, se del caso, si sarebbe potuto configurare al più un errore percettivo da far valere con revocazione. Ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello aveva esaminato espressamente la questione della continuità soggettiva tra le strutture societarie e aveva ritenuto corretta la notifica dell’atto alla compagine sociale e al legale rappresentante. Da ciò ha desunto che il ricorrente, avendo agito in appello in nome proprio e non quale rappresentante della società, era privo di legittimazione ad impugnare nel merito l’avviso di accertamento; tale carenza di legittimazione era rilevabile anche d’ufficio. L’assorbimento di ogni altra questione ha condotto alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la mancata rituale costituzione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la mancata valutazione di singoli elementi istruttori
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il difetto di motivazione è rilevante solo quando si traduca nella violazione del "minimo costituzionale"
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
l’eventuale errore percettivo nella lettura degli atti è rimedio impugnabile con revocazione, non con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.
limita i motivi di ricorso esperibili in cassazione ai vizi tipizzati
art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
norma istitutiva dell’imposta unica sulle scommesse oggetto dell’avviso di accertamento
art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212
invocata dal ricorrente quale parametro del contraddittorio/endoprocedimento nel corso dell’attività di verifica
art. 24 della l. 7 gennaio 1929, n. 4
invocata dal ricorrente in relazione alla fase di verifica fiscale
art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220
oggetto di censura quanto alla sua natura interpretativa o innovativa
art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa individuazione del soggetto passivo dell’imposta unica
richiamata dal ricorrente per sostenere che l’imposta unica si applichi solo alle scommesse accettate in Italia
Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE
richiamata come motivo di censura, ma la doglianza è stata ritenuta assorbita e comunque non decisiva ai fini dell’esito
Massime di principio
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare la mera insufficienza della motivazione: è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame del fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- L’errore del giudice di merito nella lettura o percezione degli atti, se si traduce in una svista fattuale, non va censurato con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma con il rimedio della revocazione.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che il soggetto destinatario dell’atto impositivo coincide con la compagine societaria ritenuta operativa, la parte che abbia agito in nome proprio e non quale rappresentante della società può essere priva di legittimazione ad impugnare nel merito l’accertamento, e tale difetto è rilevabile d’ufficio.
- Quando manca la legittimazione processuale dell’impugnante, le questioni di merito dedotte contro l’atto impositivo restano assorbite e il giudizio può essere definito senza rinvio.
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