Cassazione Civile, Ordinanza n. 22999/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il contribuente ha impugnato avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2014, 2015 e 2016, sostenendo che l'immobile situato in Milano dovesse beneficiare dell'esenzione per abitazione principale perché vi aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale, anche del proprio nucleo familiare. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, assumendo che la documentazione prodotta dimostrasse i presupposti dell'esenzione. Ha inoltre invocato il giudicato derivante da una successiva sentenza della CTR Lombardia che, per l'annualità 2013, avrebbe accertato la sua residenza e dimora abituale nell'immobile, chiedendo che tale giudicato fosse esteso alle annualità oggetto del presente giudizio. Il Comune ha resistito eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha prima escluso l'improcedibilità del ricorso, rilevando che la documentazione indicata come mancante era in realtà stata depositata e poi resa visibile nel fascicolo telematico a seguito di verifiche tecniche; ha quindi esaminato il merito e ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla residenza anagrafica e dimora abituale, basato sulla valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre escluso che potesse operare il giudicato esterno invocato, perché nei tributi periodici il giudicato vincola solo i fatti costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti, non quelli variabili nel tempo come residenza e dimora abituale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
L'esenzione IMU per abitazione principale presuppone la sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile; il relativo accertamento, quando fondato sulla valutazione delle prove, è riservato al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare, in realtà, il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza di doppia conforme.
art. 369, comma 2, n. 1), c.p.c.
La Corte ha escluso l'improcedibilità perché, nonostante la segnalazione iniziale di mancanza della copia della sentenza impugnata, i documenti risultavano in realtà depositati e poi rinvenuti nel fascicolo telematico.
La mancata immediata visibilità del deposito telematico, dovuta a problemi informatici, non impedisce la procedibilità se il documento risulta effettivamente depositato.
È stata richiamata la proposta di definizione accelerata, poi non condivisa dal collegio.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna aggravata, poiché la decisione non era conforme alla proposta di definizione.
art. 389-bis, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha escluso l'applicazione della disposizione sanzionatoria, non ricorrendo i presupposti nella fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'esenzione per abitazione principale richiede la prova della residenza anagrafica e della dimora abituale; se il giudice di merito esclude tali presupposti sulla base della valutazione del compendio probatorio, la censura in cassazione non può limitarsi a sollecitare una nuova lettura dei fatti.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando mira, in sostanza, a contestare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.
- Il giudicato esterno relativo a imposte periodiche vincola solo i fatti costitutivi stabilmente permanenti o tendenzialmente permanenti; non si estende ai fatti variabili nel tempo, come la residenza anagrafica e la dimora abituale, che possono mutare anche nel corso dello stesso periodo d'imposta.
- L'improcedibilità per mancato deposito della copia della sentenza impugnata non sussiste se il documento risulta comunque effettivamente depositato nel fascicolo telematico, anche se inizialmente non visibile per problemi tecnici del sistema informatico.
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