Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23016/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto/servizi pubblici stipulato nell'ambito del programma "POR Puglia 2000-2006", avente ad oggetto servizi connessi alla realizzazione di iniziative per i settori agroalimentare e mobile imbottito, finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese del territorio. L'impresa capogruppo del raggruppamento appaltatore ha chiesto il pagamento di euro 318.467,51, oltre accessori, il rimborso degli oneri per la garanzia fideiussoria e il risarcimento dei danni da inadempimento. Il comune ha resistito sostenendo che gran parte delle prestazioni non era stata eseguita, riconoscendo solo una minima somma. In appello la somma è stata rideterminata in euro 25.667,34 sulla base delle prove documentali e della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno confermato solo l'esecuzione parziale delle prestazioni. Nel ricorso principale l'appaltatore ha dedotto: violazione delle norme sull'accettazione dell'opera/servizio e sul disciplinare di gara, sostenendo che la mancata contestazione dei rapporti di avanzamento e delle prestazioni rese avrebbe comportato accettazione; violazione delle regole sull'onere della prova e sul ruolo della CTU, lamentando che la decisione si fosse fondata sulle valutazioni del consulente; violazione delle norme processuali per omessa considerazione delle osservazioni del consulente di parte e per motivazione carente; omesso esame circa l'interdipendenza delle prestazioni rese dal diverso soggetto del RTI; violazione della disciplina dell'appalto a corpo, sostenendo l'illegittimità della decurtazione del corrispettivo. Il comune ha proposto ricorso incidentale sulle spese, sostenendo che, essendo stato l'appello accolto quasi integralmente, non avrebbe dovuto essere condannato alle spese e che la liquidazione fosse eccessiva e regolata con parametri non applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi dell'appaltatore perché, nell'appalto pubblico, non opera il principio di accettazione tacita derivante dalla mancata formulazione di riserve nella fase di esecuzione come accade nell'appalto privatistico: la verifica dell'esatto adempimento richiede il completamento del procedimento amministrativo di collaudo/verifica di conformità, sicché prima di tale momento non può parlarsi di accettazione. Ha inoltre ribadito che, quando il committente eccepisce l'inadempimento o l'inesatto adempimento, grava sull'appaltatore l'onere di provare l'esatto adempimento della propria prestazione; la CTU non può sostituire l'onere probatorio delle parti ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale attualmente deducibile. Quanto al rapporto con le prestazioni rese dal diverso componente del raggruppamento, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione d'appello, che aveva distinto l'oggetto dei due appalti e spiegato perché l'adempimento dell'uno non provasse quello dell'altro. È stato poi affermato che il corrispettivo a corpo non impedisce la detrazione della parte corrispondente alle prestazioni non eseguite, poiché il rischio del forfait non copre il parziale inadempimento. Sul ricorso incidentale, la Corte ha confermato che le spese vanno regolate in base all'esito finale unitario della lite e che la soccombenza reciproca non ricorre per il solo accoglimento parziale di un'unica domanda; ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione secondo i parametri vigenti al momento della decisione d'appello. Le spese di legittimità sono state poste per due terzi a carico della ricorrente principale, con compensazione del residuo.

Norme richiamate

  • art. 186-quater c.p.c.

    Richiamato per il provvedimento anticipatorio emesso dal tribunale in primo grado.

  • art. 133 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Indicata come base per la liquidazione degli interessi nel primo grado.

  • art. 180 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'appalto pubblico e dei rapporti di avanzamento.

  • art. 1665 c.c.

    Esclusa l'applicabilità del principio di accettazione tacita proprio dell'appalto privatistico all'appalto pubblico, prima del collaudo/verifica di conformità.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, a fronte dell'eccezione di inadempimento o inesatto adempimento, l'appaltatore/creditore deve provare il proprio esatto adempimento.

  • art. 61 c.p.c.

    La CTU è qualificata come mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e non sostitutivo dell'onere probatorio.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio e sul suo uso nel giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentata ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alle prestazioni della diversa impresa del RTI.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato per le osservazioni del consulente tecnico di parte e per la dedotta adesione acritica alla CTU.

  • art. 53 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra corrispettivo a corpo e contestazioni sulle modalità di rendicontazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato secondo il criterio della soccombenza complessiva e finale; non rileva il solo esito favorevole di una fase o di un grado.

  • d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la liquidazione delle spese, ma ritenuto non applicabile perché superato dal d.m. n. 55/2014 al momento della decisione.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È il parametro corretto per la liquidazione delle spese, in quanto vigente al momento della definizione del giudizio d'appello.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudice dell'impugnazione investito della riforma può regolare anche le spese del grado precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'appalto pubblico la mancata contestazione di rapporti di avanzamento o di prestazioni parzialmente eseguite non equivale, di per sé, ad accettazione dell'opera o del servizio: l'accettazione si collega al procedimento di collaudo o verifica di conformità, e solo da quel momento possono rilevare decadenze o preclusioni per difformità e vizi.
  • Quando il committente eccepisce l'inadempimento o l'inesatto adempimento, l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare di aver eseguito esattamente le prestazioni dovute; la CTU può supportare l'accertamento, ma non sostituire l'onere probatorio delle parti.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio se la relazione abbia esaminato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte; non è necessaria una confutazione analitica di ogni critica difensiva, quando queste restino incompatibili con la motivazione adottata.
  • La deduzione che un'altra impresa del raggruppamento abbia eseguito prestazioni non prova automaticamente l'esatto adempimento dell'impresa che agisce in giudizio, se i rispettivi affidamenti hanno oggetto distinto o comunque non interamente sovrapponibile.
  • Il corrispettivo pattuito a corpo non impedisce la riduzione della somma dovuta quando risulti un parziale inadempimento dell'appaltatore: il rischio del forfait non copre le prestazioni non eseguite.
  • Ai fini delle spese processuali, il criterio della soccombenza va applicato con riguardo all'esito finale e unitario della lite; l'accoglimento solo parziale di un'unica domanda non integra, di regola, soccombenza reciproca, potendo al più giustificare una compensazione discrezionale.
  • La liquidazione delle spese va effettuata sulla base della disciplina vigente al momento della definizione del giudizio nel grado in cui la liquidazione avviene, anche se parte dell'attività professionale si è svolta sotto un regime tariffario precedente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.