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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento I) con il ricorso introduttivo: - della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 364 del 7/7/2022, recante “proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti speciali in Campania: approvazione ai sensi dell'art. 15 della L. Reg. n. 14/2016”, con allegati, in BURC n. 62 del 15.7.2022; - della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 510 del 16/11/2021 con la quale, ai sensi dei commi 2 e 6, dell'art. 15, della L.Reg. n. 14/2016 e ss.mm.ii., è stata adottata la proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti speciali in Campania, unitamente all'allegato Rapporto Ambientale, integrato con lo Studio di Incidenza e la Sintesi non tecnica, elaborati dal Gruppo centrale di coordinamento di cui alla cit. D.G.R. 124/2019 ed avviata la consultazione del pubblico ai fini VAS; - del decreto dirigenziale regionale n. 110 del 15/6/2022 dello Staff 50.17.92, Autorità Competente in materia di VAS, con il quale è stato reso il parere favorevole con prescrizioni di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza sul Piano di cui alla DGR n. 510 del 16/11/2021; - del parere della Commissione VIA – VAS reso nella seduta del 12/5/2022 e richiamato nel provvedimento impugnato; II) con i motivi aggiunti: - della delibera del Consiglio Regionale della Campania approvata nella seduta tenutasi in data 19 ottobre 2022, recante “Consiglio Regionale della Campania - Attestato n. 520/1 - Approvazione DGR n. 364 del 7 luglio 2022 - Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania” con la quale è stata approvata, con emendamento, la delibera di Giunta Regionale n. 364 del 7 luglio 2022; - del Piano recante “Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti speciali in Campania”, approvato con emendamento con la deliberazione impugnata, pubblicato come allegato in BURC Speciale del 10/11/2022.

Giustizia amministrativa202204135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di adozione, valutazione ambientale strategica e approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Acerra ha impugnato la proposta e gli atti conclusivi di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, nonché gli atti della procedura VAS integrata con la valutazione di incidenza. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 16/2014, sostenendo che la Giunta regionale non avrebbe consentito ai Comuni interessati di partecipare alla formazione della proposta di Piano e di presentare osservazioni prima della sua approvazione definitiva. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 152/2006 e degli indirizzi operativi e procedurali regionali approvati con D.G.R. n. 203/2010, lamentando la mancata allegazione del verbale di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), l’illegittima individuazione degli stessi, l’omessa inclusione dei Comuni e la mancata comunicazione diretta dell’avvio della fase di consultazione. Con motivi aggiunti ha dedotto l’invalidità derivata della deliberazione del Consiglio regionale e del Piano definitivamente approvato. Il Comune ha sostenuto che la consultazione VAS, appartenendo a un procedimento autonomo, non avrebbe potuto sostituire la partecipazione speciale prevista dalla disciplina regionale per l’approvazione del Piano e ha prospettato una lesione diretta derivante dalla modifica della disciplina relativa alla qualificazione del territorio di Acerra come area satura o “zona rossa”.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la partecipazione procedimentale fosse stata assicurata mediante l’avviso pubblicato il 6 dicembre 2021 sul BURC e sui siti web regionali, avente espressamente a oggetto sia la consultazione VAS prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 sia quella prevista dall’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 14/2016. L’avviso rendeva consultabili il Piano, il Rapporto ambientale, lo Studio di incidenza e la sintesi non tecnica e consentiva a chiunque di presentare osservazioni. Il Collegio ha applicato l’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui le forme di deposito, pubblicità e partecipazione previste anche dalla normativa regionale per specifici piani e programmi devono coordinarsi con la procedura VAS, evitando duplicazioni, e tengono luogo delle comunicazioni individuali previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Ha inoltre rilevato che l’avviso era stato comunicato anche ad ANCI Campania e all’Ente d’Ambito per i Rifiuti Napoli 1, del quale il Comune faceva parte. Quanto agli SCA, il TAR ha ritenuto dimostrato che la loro individuazione era avvenuta attraverso il confronto tra gli uffici regionali competenti, seguito dalla formalizzazione delle indicazioni per la revisione dell’elenco, e che il Rapporto ambientale descriveva la fase di scoping riportando anche l’elenco degli SCA. Il Comune non aveva specificato quale concreta lesione fosse derivata dalla contestata mancata partecipazione né quali osservazioni avrebbe presentato. Inoltre, la Regione aveva evidenziato, senza adeguata replica, che gli atti impugnati non avevano modificato la qualificazione dell’agglomerato ASI di Acerra e avevano introdotto criteri ancora più favorevoli per le aree gravate da elevati carichi impiantistici. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l.r. Campania n. 14/2016

    La forma di consultazione prevista per l’approvazione del Piano regionale è stata ritenuta coordinabile e concretamente assolta mediante l’avviso pubblicato nell’ambito della procedura VAS.

  • art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152/2006

    In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    La consultazione VAS può assorbire e coordinare le forme partecipative previste dalla normativa regionale per lo stesso Piano, evitando una duplicazione procedimentale; la pubblicità mediante avviso sostituisce le comunicazioni individuali previste dalla legge n. 241/1990.

  • art. 13 d.lgs. n. 152/2006

    La censura relativa all’individuazione degli SCA è stata respinta perché il giudice ha ritenuto documentati il confronto tra gli uffici regionali, la revisione dell’elenco e l’inserimento dell’elenco nel Rapporto ambientale.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    Le comunicazioni individuali di avvio del procedimento non sono necessarie quando le forme di pubblicità e partecipazione della procedura VAS operano ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Massime di principio

  • Quando un piano o programma è sottoposto a VAS, le forme di deposito, pubblicità e partecipazione previste da una disciplina regionale per la sua approvazione possono essere coordinate con la consultazione VAS e assolte attraverso un’unica procedura, se l’avviso indica espressamente entrambi i procedimenti e consente la conoscenza degli atti e la presentazione di osservazioni.
  • Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, la pubblicità della consultazione VAS può sostituire le comunicazioni individuali previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, quando sia assicurata un’adeguata conoscibilità degli atti e la possibilità effettiva di partecipare.
  • La contestazione della mancata partecipazione procedimentale richiede l’indicazione di una lesione concreta e delle specifiche osservazioni o circostanze che il soggetto avrebbe sottoposto all’amministrazione; deduzioni generiche non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’atto.
  • L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale nella procedura VAS può ritenersi adeguatamente documentata quando risulti da un confronto tra gli uffici competenti, da successive indicazioni formalizzate per la revisione dell’elenco e dalla descrizione della fase di scoping contenuta nel Rapporto ambientale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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