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Legge

L.R. Campania 14/2016

Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 14/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania l’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti e delle bonifiche, l’economia circolare, gli ATO/EdA, il Piano regionale dei rifiuti, i controlli, la tracciabilità, le clausole sociali e il programma straordinario transitorio. Prevede anche incentivi, ristori ai Comuni sedi di impianti e misure su impiantistica, raccolta differenziata e occupazione.

Gestione dei rifiuti e bonifiche in Campania

Norme di attuazione in materia di rifiuti ed economia circolare in Campania

La legge disciplina l’assetto regionale della gestione dei rifiuti, della pianificazione impiantistica e delle bonifiche nel territorio della Campania, integrando i principi di economia circolare e di prossimità con l’organizzazione in ATO ed Enti d’Ambito. Definisce inoltre strumenti di controllo, monitoraggio, incentivi e un regime transitorio per il riordino del servizio.

Principi generali ed economia circolare

La Regione assume come criterio guida la gerarchia europea e statale nella gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, recupero e, in via residuale, smaltimento. Riconosce inoltre l’economia circolare come modello di produzione e consumo orientato alla riduzione dei rifiuti, al riutilizzo, al ricondizionamento, alla rigenerazione e al riciclo dei materiali.

La Regione promuove azioni concrete per favorire:

  • la ricerca su beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili;
  • la riduzione dell’uso di materie prime vergini;
  • il mantenimento delle risorse nei cicli produttivi il più a lungo possibile;
  • criteri premiali nell’assegnazione di risorse europee, statali e regionali.

Educazione, informazione e SIESARC

La legge istituisce il Sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità ambientale della Regione Campania (SIESARC), come rete di soggetti pubblici e privati per coordinare e qualificare le attività educative in materia di sostenibilità socio-ambientale.

La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo. I Comuni e le loro forme associative curano di norma la gestione delle strutture educative sul territorio e redigono annualmente un programma di iniziative, finanziabile anche in parte con quota della tariffa e con i proventi delle sanzioni in materia di rifiuti.

Partecipano necessariamente:

  • Regione;
  • Comuni e forme associative;
  • ARPAC;
  • enti di gestione delle aree protette;
  • rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste regionali.

Concorrono inoltre scuole, università, volontariato, associazioni professionali e d’impresa, nonché altri soggetti pubblici e privati. La Regione deve adottare un regolamento sul funzionamento del SIESARC e dei Centri di informazione ed educazione alla sostenibilità ambientale (CIESARC), organizzati in rete e attivi su attività educative, divulgative, formative, di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione.

Obiettivi di pianificazione regionale

La pianificazione regionale deve perseguire il raggiungimento di almeno:

  • 65% di raccolta differenziata;
  • 70% di materia effettivamente recuperata per ciascuna frazione differenziata.

La Regione sostiene tali obiettivi con incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni più virtuosi, promuove la riduzione degli sprechi alimentari, il riuso dei beni a fine vita, i sistemi domiciliari porta a porta o equivalenti, la tariffa puntuale, lo sviluppo dell’impiantistica per riuso e riciclaggio e la ricerca sul rifiuto residuale. Il livello di riduzione dei rifiuti urbani residui costituisce criterio di valutazione dell’efficacia delle politiche.

Competenze regionali

La Regione esercita le competenze previste dalla normativa statale e in particolare:

  • adotta, aggiorna e coordina il Piano regionale dei rifiuti;
  • promuove prevenzione, recupero e riutilizzo;
  • esercita il potere sostitutivo verso i Comuni inadempienti;
  • concede contributi e incentivi per l’impiantistica e per la prevenzione/riduzione dei rifiuti;
  • verifica la conformità dei Piani d’ambito al PRGRU;
  • disciplina i flussi destinati al termovalorizzatore di Acerra;
  • predispone lo Statuto tipo degli EdA;
  • emana linee guida per gestione dei rifiuti e tariffa puntuale;
  • definisce linee guida e schemi tipo per i Piani d’ambito e per gli affidamenti;
  • coordina la gestione del termovalorizzatore di Acerra;
  • stabilisce la quota minima annua di carta riciclata per le amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge sulla base di una relazione annuale della Giunta, supportata dall’ARPAC, contenente dati su obiettivi raggiunti, ricavi da vendita materiali, effetti tariffari, riduzione dei rifiuti e quantità riciclate.

Competenze dei Comuni

I Comuni esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Con propri regolamenti, coerenti con le linee guida regionali e con i Piani d’ambito, disciplinano:

  • tutela igienico-sanitaria;
  • conferimento, raccolta differenziata e trasporto;
  • gestione separata dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  • ottimizzazione della raccolta degli imballaggi.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge i Comuni devono trasmettere Regione e Autorità d’ambito le informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti urbani, insieme ai regolamenti adottati.

Piano regionale dei rifiuti e pianificazione di settore

Il Piano regionale dei rifiuti è composto da:

  • PRGRU, per il ciclo integrato dei rifiuti urbani;
  • PRGRS, per i rifiuti speciali;
  • PRB, per le bonifiche delle aree inquinate.

Il PRGRU è integrato con il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ed è corredato da un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti. Inoltre, le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero devono essere rilasciate da imprese di assicurazione iscritte IVASS; la Giunta deve disciplinarne i requisiti economico-finanziari con regolamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Contenuti del PRGRU

Il PRGRU definisce misure di riduzione dei rifiuti, criteri di localizzazione degli impianti e individuazione delle aree non idonee, delimitazione degli ATO e dei SAD, tipologia e fabbisogno degli impianti, criteri di autosufficienza e minimizzazione dei movimenti di rifiuti, iniziative per riutilizzo e riciclo, requisiti tecnici di gestione e previsioni sulla produzione, raccolta differenziata e recupero. Prevede anche un servizio di vigilanza affidato alle guardie ambientali volontarie.

Nelle aree territoriali a dominante naturalistica, in attesa dell’aggiornamento dei criteri sulle aree non idonee, non è consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento di rifiuti speciali se il Comune esprime motivata contrarietà nei casi previsti dalla legge. Restano comunque ammessi alcuni impianti per rifiuti agricoli e agro-industriali, da costruzione/demolizione/scavo e per veicoli fuori uso. Sono inoltre previste limitazioni edificatorie nei Comuni privi di strumento urbanistico generale, salvo impianti dichiarati di pubblica utilità.

Le disposizioni antincendio per gli impianti di trattamento rifiuti devono essere integrate negli atti autorizzativi secondo linee guida regionali, con prescrizioni di video-analisi, vigilanza 24/24 e adeguamenti per gli impianti esistenti; l’inadempimento comporta la revoca dell’autorizzazione.

La realizzazione o l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti urbani è vietata se non conforme al nuovo Piano regionale. Il PRGRU va adeguato con cadenza triennale ed è vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Piano annuale dei controlli e monitoraggi

La Giunta regionale, con ARPAC, approva ogni anno il Piano annuale dei controlli per gli impianti soggetti ad AIA e un programma specifico per gli impianti di gestione rifiuti autorizzati in via ordinaria o semplificata. La frequenza dei controlli tiene conto del contesto ambientale e delle tipologie di rifiuti trattati. Gli esiti sono pubblicati sul sito ARPAC.

La Regione predispone anche i piani di competenza regionale in caso di inquinamento diffuso emerso dall’atlante dei dati ambientali di suoli e acque sotterranee.

Rifiuti speciali

Il PRGRS promuove la riduzione di quantità, volumi e pericolosità dei rifiuti speciali, stima produzione e qualità per settore, individua aree non idonee agli impianti, favorisce lo smaltimento vicino ai luoghi di produzione e indirizza la realizzazione di nuovi impianti, anche privati. Prevede strumenti di controllo e norme di attuazione.

Sono previste due regole specifiche:

  • il terriccio da pulizia e primo lavaggio di prodotti ortofrutticoli può essere avviato a recupero per ricomposizione ambientale di cave;
  • i RAEE devono essere conferiti prioritariamente all’impianto più vicino al luogo di produzione.

Bonifiche dei siti inquinati

Il PRB individua i siti da bonificare, definisce priorità basate sul rischio e stima gli oneri finanziari. Comprende linee guida procedurali e tecniche, un programma di monitoraggio ambientale, i criteri per il censimento e la priorità degli interventi, lo stato di attuazione dei piani precedenti e l’elenco dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

La Regione può concedere contributi fino al 100% del costo per interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di aree pubbliche, aree ad uso pubblico e terreni confiscati inseriti nel Piano regionale delle bonifiche. Gli affidamenti finanziati con fondi regionali devono contenere clausole sociali per il personale già impiegato in attività di bonifica nei progetti precedenti.

Per i siti contaminati:

  • sono possibili insediamenti produttivi solo sulle porzioni non contaminate, previa indagine ambientale certificata e con impegno al monitoraggio;
  • ogni nuovo insediamento industriale è subordinato all’approvazione preventiva del progetto di bonifica.

L’aggiornamento del piano può includere nuovi siti e interventi prioritari; in tale sede il soggetto attuatore può assumere funzioni di autorità espropriante in caso di inerzia dei responsabili, con applicazione delle regole espropriative e detrazione dei costi di bonifica dall’indennità.

ATO, SAD ed Enti d’Ambito

Il territorio regionale è diviso in sette ATO: Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Gli ATO possono essere modificati o ampliati con deliberazione regionale su richiesta motivata dei Comuni. I Sub Ambiti Distrettuali (SAD) sono articolazioni interne agli ATO, deliberate dall’EdA sentiti i Comuni e la Regione, per aumentare efficienza e qualità del servizio.

I Comuni di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono costituirsi in SAD; per Napoli, la Città Metropolitana assicura la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento e può gestire ulteriori impianti complessi tramite convenzione.

L’EdA è l’ente di governo dell’ATO, con personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, bilancio in pareggio e patrimonio proprio. Gli EdA possono stipulare accordi tra loro per migliorare efficacia ed efficienza, anche con gestione associata e controllo analogo congiunto nelle ipotesi di in house.

Competenze degli EdA

Gli EdA devono:

  • adottare e aggiornare il Piano d’ambito entro 60 giorni dalla costituzione;
  • ripartire l’ATO in SAD se necessario;
  • individuare il gestore e affidare il servizio;
  • definire livelli qualitativi e standard;
  • fissare obblighi di servizio pubblico e compensazioni;
  • determinare la tariffa d’ambito o del SAD per ciascun Comune;
  • autorizzare accordi tra Comuni del SAD;
  • svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa.

Gli atti degli EdA devono essere pubblicati anche sui siti dei Comuni dell’ATO e dei SAD.

Piano d’ambito territoriale

Il Piano d’ambito, di durata decennale salvo diversa decisione dell’EdA, attua il PRGRU e disciplina organizzazione del servizio, investimenti, eventuale articolazione in SAD, modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e raccolta differenziata, corrispettivi, studi di fattibilità degli impianti e localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.

Il Piano prevede inoltre:

  • l’obbligo di raccolta differenziata per le utenze domestiche, esteso anche alle non domestiche e agli uffici pubblici;
  • almeno una stazione ecologica attrezzata nei Comuni con più di 5.000 abitanti;
  • stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR;
  • almeno un CIRO nei Comuni con più di 25.000 abitanti;
  • eventuali standard qualitativi particolari richiesti dai singoli Comuni, con rideterminazione tariffaria a loro carico.

Il Piano è adottato dal Consiglio d’Ambito, pubblicato, sottoposto a osservazioni e approvato; se la Regione non esprime non conformità entro 30 giorni dalla trasmissione, diventa esecutivo. Le previsioni del Piano sono vincolanti per Comuni, enti pubblici, concessionari, affidatari e privati.

Organi dell’EdA, governance e direttore generale

Gli organi dell’EdA sono: Presidente, Consiglio d’Ambito, Assemblea dei sindaci, Direttore generale e Collegio dei revisori.

Il Consiglio d’Ambito è composto in proporzione alla popolazione, tra 12 e 30 membri, dura cinque anni ed è eletto dall’Assemblea dei sindaci convocata dal Presidente della Regione. Il Presidente dell’EdA è eletto dal Consiglio e rappresenta legalmente l’ente.

Il Consiglio:

  • adotta il Piano d’ambito;
  • approva le forme di gestione e i subentri;
  • definisce standard qualitativi;
  • formula indirizzi al direttore generale;
  • approva tariffa di base, pianta organica, carta dei servizi, contratto del direttore generale e bilancio;
  • verifica l’attuazione del Piano.

Il direttore generale è scelto tramite interpello ai dipendenti dei Comuni dell’ATO o, in mancanza, tramite avviso pubblico; può essere scelto anche da elenco di idonei predisposto dalla Giunta. Dura cinque anni, opera in regime di esclusività e gestisce l’ente sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, cura gli affidamenti, il controllo sui gestori e la relazione annuale verso Regione e Osservatorio.

Tracciabilità, catasto rifiuti e osservatori

La Regione garantisce la tracciabilità dei rifiuti secondo la normativa di settore. L’ARPAC cura la Sezione regionale del catasto dei rifiuti in collaborazione con l’Osservatorio regionale, trasmette i dati alla sezione nazionale e all’Osservatorio regionale entro 30 giorni dal ricevimento e organizza il catasto su base ATO.

La Regione si dota inoltre:

  • di un catasto impianti georeferenziato, aggiornato e integrato nella piattaforma ITER;
  • dell’Atlante dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee, gestito da ARPAC.

Sono istituiti:

  • l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, che monitora dati, tariffe, servizi, criminalità organizzata, diritti dei lavoratori e partecipazione; presenta una relazione annuale al Consiglio regionale e pubblica i dati sul sito istituzionale;
  • l’Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra, che acquisisce dati tecnici, ambientali e sanitari e riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Comune di Acerra;
  • azioni di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti TMV, TMB e compostaggio, in capo all’UCA, con rapporto annuale sulla matrice aria.

Regime transitorio, affidamenti e poteri sostitutivi

La legge consente nuove procedure di affidamento solo se conformi al nuovo assetto e con cessazione espressa e automatica del precedente affidamento. In fase transitoria, i contratti in corso proseguono fino alla loro scadenza, con eventuale differenziazione tariffaria per coesistenza di gestori.

Le società provinciali continuano a operare fino all’avvio del nuovo gestore; le Province devono trasferire gratuitamente agli EdA le dotazioni impiantistiche già utilizzate, altrimenti si applicano poteri sostitutivi.

La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di mancata adesione dei Comuni agli EdA, mancata attuazione degli adempimenti previsti, mancata elezione degli organi, mancato trasferimento delle dotazioni impiantistiche o ulteriore inerzia su termini stabiliti. Il Presidente della Giunta può diffidare, nominare un commissario ad acta e addebitare i costi all’ente inadempiente.

Clausole sociali e tutela occupazionale

La legge prevede un forte presidio occupazionale. Negli affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, gestione impiantistica, discariche, bonifiche e interventi straordinari devono essere inserite clausole sociali per l’assorbimento del personale già impiegato nel ciclo dei rifiuti.

In particolare:

  • nei subentri tra gestori si applica la continuità occupazionale e il trasferimento del ramo d’azienda secondo le norme statali;
  • il personale dei Consorzi di bacino e delle società collegate, se inserito negli elenchi ricognitivi, deve essere utilizzato dal soggetto affidatario con priorità per gli assunti al 31 dicembre 2001;
  • fino al completo reimpiego del personale dei Consorzi di bacino è vietato procedere a nuove assunzioni per il servizio rifiuti;
  • la mancata dichiarazione di impegno al riassorbimento comporta l’esclusione dalle gare;
  • il personale che rifiuta ingiustificatamente le attività offerte o l’impiego temporaneo nei programmi previsti decade dai benefici riconosciuti dalla legge.

Programma straordinario transitorio

In attesa della riorganizzazione del ciclo a livello regionale e degli ATO, la Regione promuove un programma straordinario per:

  • potenziamento della raccolta differenziata e della vigilanza locale;
  • gestione post-operativa in sicurezza delle discariche;
  • sviluppo del compostaggio di comunità;
  • gestione del percolato;
  • rimozione, bonifica e riqualificazione di siti pubblici o ad uso pubblico compromessi da rifiuti abbandonati o stoccaggi.

I soggetti attuatori sono individuati in base al tipo di obiettivo: Comuni sopra soglia di popolazione e con raccolta differenziata sotto il 65%, Comuni associati, Città Metropolitana di Napoli e Province, Comuni titolari di discariche dismesse, Comuni/Unioni/Associazioni di Comuni e gli Enti d’Ambito a seconda dell’intervento.

Le convenzioni attuative possono prevedere durata fino a 24 mesi, con eventuale proroga formativa fino a 18 mesi per effetto delle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. Sono previsti riparti di risorse regionali, cofinanziamenti e contributi premiali per i Comuni con raccolta differenziata sopra il 50%.

Il personale dei Consorzi di bacino è utilizzato in assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori; la Regione può riconoscere ulteriori sostegni finanziari ai soggetti che si impegnano a stabilizzarlo al termine del programma.

Ristori ai Comuni sedi di impianti e costi di sistema

La Giunta regionale deve definire il disciplinare per i ristori ai Comuni sede di impianti di recupero e smaltimento e ai Comuni viciniori; i ristori non possono ridurre quelli già riconosciuti. I criteri dipendono dalla tipologia impiantistica e dall’ubicazione.

I costi della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti dai corpi idrici superficiali gravano sui Comuni del bacino idrografico, secondo regolamento degli EdA. La Regione finanzia inoltre misure contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale e nei siti di stoccaggio già utilizzati.

Misure finanziarie e abrogazioni

La legge stanzia gli oneri di attuazione con copertura sulle risorse della Missione 9 e con ulteriori risorse già assegnate dalla normativa emergenziale richiamata. Sono abrogate la previgente legge regionale campana in materia di rifiuti del 2007, alcune disposizioni finanziarie e altre norme incompatibili.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Alcuni adempimenti, controlli, regolamenti e programmi sono soggetti a termini specifici successivi all’entrata in vigore o, per le disposizioni più recenti, a scadenze annuali o entro 30/60/90/150 giorni previste dalle modifiche intervenute nel testo consolidato.

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