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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19575/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un figlio maggiorenne volta ad ottenere la pensione di reversibilità per la morte del padre, assumendo di essere al tempo stesso inabile al lavoro e a carico del genitore. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto solo parzialmente l'appello dell'INPS, ritenendo inammissibile per difetto di specificità la censura sulla vivenza a carico, ma fondata quella sul requisito sanitario, affermando che per la prestazione fosse necessaria un'impossibilità assoluta di dedicarsi a qualunque attività lavorativa. Con il ricorso per cassazione il figlio deduceva: 1) violazione dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984, in relazione all'art. 22, commi 1 e 7, della legge n. 903 del 1965, sostenendo che l'inabilità richiesta ai fini della pensione ai superstiti non debba coincidere con l'assoluta impossibilità lavorativa, ma con una riduzione della capacità tale da compromettere o rendere difficoltosa l'occupazione in attività remunerative; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in tema di accertamento dell'inabilità, lamentando che la corte territoriale non avesse verificato la residua capacità lavorativa tenendo conto del tipo di infermità e delle generali attitudini del soggetto, specie nel caso di mancato raggiungimento di una riduzione totale della capacità lavorativa astratta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, chiarendo che il requisito dell'inabilità ai fini della pensione ai superstiti del figlio maggiorenne va accertato in concreto, considerando le energie lavorative residue rispetto alla patologia e alle attitudini del soggetto, e verificando se esista ancora una capacità di svolgere attività idonee a procurare un guadagno non simbolico. Nel caso concreto, la decisione della corte d'appello è stata ritenuta sorretta da un accertamento di fatto dirimente, fondato su una seconda consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui il richiedente conservava una residua capacità lavorativa impiegabile in mansioni semplici, senza autonomia decisionale. Non sono state liquidate le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 222 del 1984

    Il requisito dell'inabilità per la pensione ai superstiti del figlio maggiorenne deve essere accertato in concreto, valutando le energie lavorative residue e la possibilità di svolgere attività idonee a procurare un guadagno non simbolico.

  • art. 22, commi 1 e 7, L. n. 903 del 1965

    Norma richiamata dal ricorrente in coordinamento con l'art. 8 L. n. 222 del 1984 per fondare il diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti.

  • d.lgs. n. 509 del 1988

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione ai criteri di accertamento dell'inabilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per dedurre la violazione di legge concernente l'accertamento del requisito sanitario.

  • art. 36 Cost.

    Utilizzato dalla Corte come parametro di valutazione della capacità di svolgere attività idonee a procurare una fonte di guadagno non simbolico.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Applicato per escludere la liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della pensione ai superstiti spettante al figlio maggiorenne, il requisito dell'inabilità non richiede necessariamente una incapacità lavorativa assoluta, ma va valutato in concreto con riferimento alle residue energie lavorative, al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto.
  • L'inabilità sussiste solo se, nonostante le condizioni psico-fisiche dell'interessato, non residui una capacità di svolgere attività lavorative idonee a procurare un guadagno apprezzabile e non meramente simbolico.
  • L'accertamento dell'inabilità costituisce elemento costitutivo del diritto azionato e deve essere verificato anche d'ufficio dal giudice.
  • Quando il giudice di merito fondi la decisione su una consulenza tecnica che accerti una residua capacità lavorativa concreta, tale accertamento di fatto è decisivo ai fini del rigetto della domanda in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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