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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09504/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva proposto revocazione avverso una precedente sentenza della CTR che aveva confermato l’accertamento di maggiori tributi. Sosteneva che la decisione fosse viziata da errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 64 d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto un soggetto amministratore di fatto della società per il periodo d’imposta 2014, facendo leva su una trascrizione asseritamente sbagliata di dichiarazioni rese in sede di verifica dalla Guardia di Finanza. Con il secondo motivo contestava la condanna alle spese in favore dell’Ufficio, assumendo che, quando l’Agenzia si difende con propri funzionari, non sarebbero dovute spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non integrava un vero errore di fatto revocatorio: la dedotta erronea trascrizione di dichiarazioni contenute in un PVC attiene, semmai, alla contestazione del contenuto di un atto assistito da fede pubblica, da far valere con querela di falso; inoltre la doglianza mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e l’apprezzamento del merito, profili che non rientrano nei motivi di revocazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, se l’Amministrazione finanziaria è vittoriosa, le spese le spettano anche quando sia stata assistita da propri funzionari o dipendenti, da liquidarsi secondo i parametri professionali con la riduzione prevista. La società ricorrente è stata quindi condannata anche alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, risultante dagli atti, e non può tradursi in errore di diritto o di valutazione del materiale probatorio.

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la revocazione per errore di fatto è ammessa nei limiti propri dell’art. 395, n. 4, c.p.c., senza consentire la rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può surrogare una censura di merito o un’istanza di riesame delle prove.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, la parte vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche se l’Amministrazione sia stata assistita da funzionari o dipendenti interni legittimati alla difesa tecnica.

  • art. 372 c.p.c.

    La querela di falso in cassazione è ammessa solo per gli atti del giudizio di legittimità o per documenti producibili ai sensi di tale norma; non per contestare in via indiretta atti posti a base della decisione di merito.

  • art. 111 Cost.

    Il sistema delle impugnazioni non impone di rendere revocabili gli errori di diritto o di giudizio, che restano devoluti ai rimedi ordinari di merito e legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano le condizioni processuali.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva decisiva, immediatamente riscontrabile dagli atti, e non può consistere nella critica alla valutazione delle prove o alla soluzione giuridica adottata dal giudice.
  • Se la censura investe l’autenticità o la corrispondenza al vero del contenuto di un atto pubblico o assistito da fede pubblica, il rimedio corretto è la querela di falso, non la revocazione.
  • Non sono deducibili come motivi di revocazione gli errori di diritto sostanziale o processuale né gli errori di giudizio; tali vizi restano devoluti agli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alle spese di lite anche quando si sia difesa con propri funzionari o dipendenti abilitati, secondo la liquidazione parametrica prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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