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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37436/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva rideterminato una plusvalenza derivante dalla compravendita, il 25 novembre 2003, di una quota di terreno edificabile con destinazione agricola. L'Amministrazione non aveva riconosciuto gli effetti della rideterminazione del valore del bene ex art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448, effettuata dal contribuente mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva, e aveva quindi proceduto alla tassazione secondo i criteri ordinari di cui all'art. 82 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il contribuente sosteneva di non dover alcuna plusvalenza, poiché il corrispettivo di vendita era inferiore al valore fiscalmente rivalutato e periziato. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, affermando che la rivalutazione ex art. 7 L. n. 448/2001 operasse anche se il bene fosse venduto a valore inferiore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma poi ha rinunciato al ricorso prendendo atto di un nuovo orientamento della Corte.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, rinuncia ritenuta idonea a produrre effetti estintivi anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la sopravvenienza e risoluzione di un contrasto giurisprudenziale su questioni decisive per la controversia. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448

    rideterminazione del valore della quota immobiliare previo assoggettamento a imposta sostitutiva

    la norma è richiamata come base della rivalutazione del terreno; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il giudizio si estingue per rinuncia.

  • art. 82 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    ordinari criteri di tassazione

    è richiamato come criterio ordinario di accertamento della plusvalenza, contrapposto alla rivalutazione effettuata dal contribuente.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    la presenza di un contrasto giurisprudenziale successivamente risolto ha integrato gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    non è citato espressamente nel testo; non emerge alcuna applicazione diretta.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale su questioni decisive, successivamente risolto, il giudice può ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia del ricorrente, la Corte non si pronuncia sul merito della controversia sostanziale, limitandosi alle conseguenze processuali dell'estinzione.
  • La sopravvenienza di un nuovo orientamento della Corte, richiamato dal ricorrente come ragione della rinuncia, può incidere sulla regolazione delle spese ma non muta l'effetto estintivo dell'atto di rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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