Sentenza del 17/06/2015 n. 12554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2004, con cui l’Agenzia contestava, tra l’altro, l’indebita applicazione del regime IVA del margine agli acquisti intracomunitari di veicoli usati. La CTR Abruzzo, con sentenza del 28 aprile 2010, aveva confermato l’annullamento della ripresa, ritenendo sufficienti i requisiti oggettivi dei veicoli e l’annotazione in fattura del regime. In Cassazione l’Agenzia ha censurato tale conclusione: il regime richiede anche che l’IVA sull’acquisto a monte non sia stata detratta dal cedente; inoltre, la CTR non aveva adeguatamente valutato la natura dei cedenti, società di leasing o autonoleggio, e la conseguente possibilità di detrazione. Il ricorso per cassazione riguardava soltanto la ripresa IVA per il regime del margine; le altre contestazioni dell’accertamento non erano oggetto dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Agenzia, rispettivamente per violazione di legge e vizio di motivazione; il secondo motivo è rimasto assorbito. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro l’avviso di accertamento per la maggiore IVA dovuta sul regime del margine. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; spese dei gradi di merito compensate. La decisione è stata deliberata il 4 maggio 2015 e depositata il 17 giugno 2015.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36 e 38, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
In relazione all'applicazione del regime del margine di utile di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 convertito in L. 22 marzo 1995, n. 85, questa Corte ha più volte ribadito che, dalla natura di regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario discende che, tutte le volte in cui la contestazione dell'Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe al "contribuente- cessionario".
Il regime del margine è speciale e derogatorio: quando l’Amministrazione presenta elementi oggettivi che ne contestano l’applicabilità, spetta al cessionario provare i presupposti sostanziali per beneficiarne. Gli adempimenti formali e la menzione del regime in fattura non bastano: deve risultare che l’IVA a monte sia rimasta indetraibile e sia stata assolta in via definitiva. Il cessionario professionale deve verificare la regolarità sostanziale dell’operazione con la diligenza esigibile nelle circostanze concrete.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, commi 3 e 4, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
La Corte richiama queste disposizioni nel quadro normativo del regime, ma fonda l’esito sul requisito sostanziale della mancata detrazione dell’IVA a monte e sull’onere di prova e verifica gravante sul cessionario. I requisiti oggettivi del veicolo usato e l’annotazione in fattura non sono, da soli, sufficienti.
Direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva), art. 26 bis, introdotto dalla Direttiva 94/5/CE
Il regime speciale c.d. del "margine di utile" disciplinato dall'art. 26 bis della 6 Direttiva n 388/1977 del Consiglio in da 17.5.1977 (aggiunto dalla Direttiva n. 94/5/CE del Consiglio in data 14.2.1994, che ha ricevuto attuazione con il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36 - 40 conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85) si configura come "regime fiscale speciale", di natura derogatoria del regime ordinario IVA, avente carattere opzionale (essendo rimessa al contribuente la scelta di avvalersi del regime ordinario IVA o di quello speciale), ed in quanto funzionale ad evitare il fenomeno della doppia imposizione (cfr. terzo considerando dir. CE n. 5 del 1994), assume come condizione indefettibile di applicabilità la indeducibilità dell'Iva versata "a monte" dal cedente-operatore comunitario in occasione dell'acquisto del bene successivamente rivenduto all'importatore in altro Paese membro.
Il regime è opzionale e derogatorio, e mira a evitare la doppia imposizione. La sua applicazione presuppone che l’IVA a monte sul bene sia indetraibile per il cedente; diversamente il margine produrrebbe un’agevolazione ingiustificata invece di prevenire la doppia imposizione.
Consente alla Corte di cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; la Corte lo ha applicato rigettando direttamente il ricorso introduttivo della società sulla ripresa IVA relativa al regime del margine.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine per i beni usati non dipende soltanto dalle caratteristiche del bene e dalla dicitura in fattura: occorre che l’IVA sull’acquisto a monte non sia stata detratta dal cedente e sia rimasta definitivamente assolta.
- Se l’Amministrazione contesta il regime sulla base di elementi oggettivi, il contribuente che lo invoca deve provare i relativi presupposti sostanziali, non limitandosi a produrre fatture formalmente corrette.
- Un commerciante professionale di veicoli deve verificare, nei limiti della diligenza ragionevolmente esigibile, la posizione fiscale dei cedenti e le circostanze dell’acquisto. La natura di società di leasing o di autonoleggio dei precedenti proprietari, risultante dai documenti disponibili, può costituire un segnale che impone ulteriori verifiche, poiché tali operatori normalmente acquistano i veicoli come beni d’impresa e possono detrarre l’IVA.
- La qualità di società di leasing o autonoleggio non esclude in assoluto il regime del margine: può applicarsi se, nel caso concreto, il cedente non ha potuto detrarre l’IVA. Il cessionario deve però poter dimostrare la specifica ragione dell’indetraibilità.
- La sola annotazione in fattura del regime del margine non prova la buona fede del cessionario quando altri documenti in suo possesso evidenziano circostanze incompatibili o dubbie rispetto ai presupposti del regime.
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