Cassazione Penale, Sentenza n. 40256/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due censure principali: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per la mancata assunzione dell'interrogatorio richiesto in primo grado (eccepita in appello), deducendo nullità a regime 'intermedio' e violazione del diritto di difesa (richiamando artt. 181, comma 4; 182, comma 2; 111 Cost.); 2) violazione di legge processuale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la mancata assunzione dell'interrogatorio ha impedito di fornire una versione alternativa e che la Corte territoriale non ha adeguatamente valorizzato le spontanee dichiarazioni con cui il ricorrente ammetteva il furto dell'autovettura, con conseguente errata qualificazione del reato (richiesta di riqualificazione della condotta).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e l'ha respinto. Sul primo motivo, la Corte ha ribadito che, pur essendo riconosciuto il diritto dell'imputato all'interrogatorio (art. 421, comma 2 c.p.p.), la nullità derivante dal rigetto di tale richiesta in rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria è di regime intermedio e deve essere eccepita immediatamente; nel caso di specie la difesa, presente in udienza, non ha tempestivamente contestato il rigetto, manifestando con il silenzio accettazione degli effetti, con conseguente perdita della facoltà di impugnare. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura generica e aspecifica: il ricorrente non ha affrontato criticamente e punto per punto la motivazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto non plausibile la giustificazione del possesso dell'auto e quindi correttamente confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 648 c.p. La Cassazione ha confermato quindi la decisione di merito (assoluzione per il tentato furto in abitazione; conferma della condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p., pena rideterminata in 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di euro 666,00) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., primo comma, n. 2
Riferimento al reato di tentato furto in abitazione aggravato: la Corte territoriale aveva assolto l'imputato da questo capo (non avere commesso il fatto) e la Cassazione non ha modificato tale valutazione di merito
Norma richiamata come titolo di reato per cui è stata confermata la condanna in sede d'appello; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla provenienza illecita del bene
Citato dalla difesa come possibile diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi nei motivi di impugnazione tali da imporre una riqualificazione o da mettere in dubbio la ricostruzione di merito
Norma evocata nel ricorso in relazione alla nullità: la Corte ha inquadrato la questione come nullità processuale di tipo intermedio che richiede tempestiva eccezione
La Corte ha applicato il principio secondo cui la nullità deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se non possibile, immediatamente dopo; la mancata eccezione immediata comporta la perdita della rilevabilità
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ha bilanciato tale diritto con le regole di tempestività previste per l'eccezione delle nullità, ritenendo in questo caso prevalente la regola della immediata contestazione
Norma invocata dalla difesa: la Corte ha ritenuto la censura fondata su tale articolo generica e non adeguatamente confrontata con la motivazione di merito, sicché è stata dichiarata inammissibile/infondato il relativo motivo
Richiamiato come limite formale all'enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte ha posto limiti nella lettura delle censure ai fini del controllo di legittimità
Riferimento al rito abbreviato cd. 'semplice': la Corte ha osservato che la scelta del rito abbreviato semplice non era subordinata ad integrazione probatoria, e che la richiesta di interrogatorio non poteva essere considerata come automaticamente connessa alla scelta del rito
La Corte ha riconosciuto il diritto dell'imputato ad essere interrogato se richiesto, ma ha anche osservato che l'omessa tempestiva eccezione della nullità ne impedisce la rilevazione in sede di legittimità
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente conseguente al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se in udienza si verifica una nullità di regime intermedio (es. rigetto della richiesta di interrogatorio), la parte interessata deve eccepirla immediatamente; in assenza di tempestiva eccezione la nullità si considera sanata e la censura non potrà essere valorizzata in Cassazione
- Nel rito abbreviato 'semplice' il diritto dell'imputato ad essere interrogato sussiste se richiesto, ma la mancata tempestiva contestazione del suo rifiuto comporta la perdita della rilevabilità della nullità
- Le doglianze in Cassazione devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della corte territoriale: censure generiche o meramente assertive sono inammissibili o destinate a rovina
- La valutazione sulla qualificazione del reato e sulla plausibilità della giustificazione del possesso di un bene (es. autovettura) è, di regola, questione di merito riservata al giudice di merito; per ottenere la riqualificazione in sede di legittimità è necessario mostrare errori logico-giuridici palesi o vizio di motivazione che la Corte di cassazione può sindacare
- Le richieste procedurali (come la trattazione orale) e le eccezioni devono essere presentate nei termini di legge: la tardività può determinare il rigetto della domanda accessoria
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