Cassazione Civile, Ordinanza n. 06988/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre prestatori che avevano agito per ottenere l’accertamento della natura subordinata dei rapporti intercorsi con l’ente resistente, oppure, in via subordinata, la qualificazione degli stessi come collaborazioni eterorganizzate ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda, osservando da un lato che non risultavano provati gli elementi della subordinazione e, dall’altro, che i ricorrenti non avevano allegato e provato gli elementi costitutivi della collaborazione eterorganizzata, oltre a non aver impugnato il termine di scadenza apposto ai contratti di collaborazione professionale. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per mancato esame effettivo della domanda ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o errata percezione delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e nella memoria d’appello; 3) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 per mancata applicazione della disciplina delle collaborazioni eterorganizzate; 4) violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 1, comma 7, l. n. 183/2010, sostenendo l’irrilevanza del termine finale apposto ai contratti; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte ritenuto non impugnato il termine senza considerare che la controparte non aveva sollevato una specifica eccezione; 6) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte attribuito rilievo a una asserita mancata contestazione della prova sugli elementi dell’eterorganizzazione. La Suprema Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque esaminato la domanda ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015 e che la disciplina invocata non configura un tertium genus tra lavoro autonomo e subordinato, richiamando il precedente Cass. n. 1663/2020. Ha inoltre ritenuto che la questione del termine finale costituiva una autonoma ratio decidendi, non utilmente attaccata dai ricorrenti.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva effettivamente considerato la domanda fondata sull’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 e che, in base alla giurisprudenza richiamata, i rapporti di collaborazione eterorganizzata non costituiscono un tertium genus intermedio. Ha poi dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché rivolti contro una seconda autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello, relativa alla mancata impugnazione del termine di scadenza apposto ai contratti di collaborazione professionale. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese e il rilievo dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte esclude che vi sia motivazione apparente perché il giudice di merito aveva comunque affrontato la questione della collaborazione eterorganizzata.
art. 132 c.p.c.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; non è ravvisato il vizio di motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando che la Corte d’appello si era pronunciata anche sulla domanda fondata sull’art. 2 d.lgs. n. 81/2015.
art. 115 c.p.c.
La censura è respinta perché la Corte di merito ha valorizzato elementi già emersi in causa; non è accolto il rilievo sulla mancata contestazione della prova.
art. 2 d.lgs. n. 81/2015
La Corte ribadisce che la norma disciplina i rapporti di collaborazione eterorganizzata e che richiede che le modalità di esecuzione, con riguardo a tempi e luoghi di lavoro, siano organizzate unilateralmente dal committente; inoltre richiama Cass. n. 1663/2020 nel senso che la collaborazione eterorganizzata non costituisce un tertium genus.
art. 1 d.lgs. n. 81/2015
È menzionato nel quarto motivo come parametro sulla disciplina del lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma la censura è dichiarata inammissibile perché diretta contro una ratio autonoma non validamente impugnata.
art. 1, comma 7, l. n. 183 del 2010
È richiamato nel quarto motivo in relazione al termine apposto ai contratti; la relativa doglianza non viene esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, esprima una reale valutazione sulla questione controversa e non ometta del tutto l’esame della domanda.
- L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 disciplina rapporti di collaborazione con eterorganizzazione delle modalità di esecuzione, ma non istituisce un tertium genus autonomo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
- Per integrare la collaborazione eterorganizzata occorre che l’organizzazione delle modalità di esecuzione, con riguardo a tempi e luoghi di lavoro, sia unilateralmente rimessa al committente; in difetto di tale elemento la domanda non può essere accolta.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice si sia comunque pronunciato sulla domanda o sull’eccezione, anche con motivazione succinta; l’eventuale insufficienza argomentativa attiene semmai al vizio motivazionale, non all’omessa pronuncia.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e tra loro autosufficienti, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta il mantenimento della decisione.
- La mancata o insufficiente contestazione deve essere valutata in relazione al contenuto complessivo delle difese e delle allegazioni processuali, ma la censura di cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del materiale di causa senza incidere sulla ratio decisiva della sentenza impugnata.
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