Cassazione Civile, Ordinanza n. 36025/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a terreni qualificati come edificabili dal Comune. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto e, nel giudizio successivo, aveva eccepito l'esistenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza che le aveva riconosciuto la qualità di imprenditrice agricola/coltivatrice diretta e, quindi, il diritto all'agevolazione prevista dagli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992. La CTR aveva ritenuto tale giudicato vincolante anche nel giudizio di rinvio e aveva respinto l'appello del Comune. Il ricorso per cassazione del Comune si articolava in tre motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR attribuito al giudicato formatosi su annualità successive efficacia anche per l'anno 2007 e per avere trascurato che la precedente sentenza non aveva esaminato un elemento costitutivo dell'agevolazione, ossia l'esercizio dell'attività a titolo principale, oltre alla natura edificatoria dei terreni; con il secondo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla prova dei requisiti agevolativi e alla conduzione diretta dei terreni; con il terzo lamentava la violazione della disciplina ICI e dell'onere probatorio, sostenendo che la contribuente non avesse dimostrato di essere imprenditrice agricola a titolo principale né la conduzione effettiva e diretta dei fondi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per le spese. Ha ritenuto che il giudicato esterno non fosse automaticamente applicabile al caso concreto perché la precedente sentenza non aveva deciso su un elemento costitutivo decisivo dell'agevolazione ICI, cioè l'esercizio dell'attività agricola a titolo principale. Ha inoltre osservato che, pur potendo il giudicato esterno estendersi a qualificazioni giuridiche permanenti e anche a periodi d'imposta precedenti in presenza di identità degli elementi costitutivi e assenza di segni contrari, nella specie mancava la decisione sul requisito decisivo richiesto dalla disciplina agevolativa. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
"violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ."
il giudicato esterno preclude il riesame dei punti fondamentali comuni ai due giudizi, ma solo se la precedente decisione abbia effettivamente accertato l'elemento costitutivo rilevante; non opera quando la sentenza invocata non abbia esaminato il requisito decisivo della fattispecie
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
"in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ."
norma sul vizio di violazione di legge dedotto per il primo e il terzo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
"in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ."
norma invocata per il vizio di omessa pronuncia/ nullità della sentenza denunciato col secondo motivo
artt. 2 e 9 d.lgs. n. 504/1992
"riduzione d’imposta prevista dagli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992"
ai fini dell'agevolazione ICI per terreni agricoli è necessario che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina, compreso quello dell'attività esercitata a titolo principale
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
"l’art. 2, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992 prevede"
definisce i coltivatori diretti e imprenditori agricoli richiamando l'art. 9 e il requisito dell'attività a titolo principale
art. 9, primo comma, d.lgs. n. 504/1992
"coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 'che esplicano la loro attività a titolo principale'"
il requisito dell'attività agricola a titolo principale è elemento costitutivo della fattispecie agevolativa e deve risultare accertato
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006
"art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006"
richiamato nel motivo di ricorso relativo ai vizi dell'appello, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504/1992
"art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504/1992"
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'erronea applicazione della disciplina ICI e degli oneri probatori
"art. 58 d.lgs. n. 446/1997"
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina delle agevolazioni/accertamenti ICI e prova dei requisiti soggettivi
"violazione dell’art. 112 cod. proc. civ."
dedotto per omessa pronuncia sui motivi di appello, ma il motivo è stato assorbito
art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504/1992
"art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504/1992"
norma che consente l'esclusione del carattere fabbricabile del terreno se ricorrono i requisiti del coltivatore diretto/imprenditore agricolo a titolo principale
Massime di principio
- Il giudicato esterno può spiegare efficacia nei giudizi tributari successivi quando investa un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, anche se il nuovo giudizio riguarda un'annualità diversa; tale efficacia può estendersi anche a periodi d'imposta precedenti se le annualità sono ravvicinate e non emergono elementi contrari.
- L'efficacia espansiva del giudicato non opera se la precedente sentenza non ha deciso su uno specifico requisito costitutivo richiesto dalla norma agevolativa: il giudicato copre ciò che è stato effettivamente accertato, non anche i profili rimasti estranei alla decisione.
- In materia ICI, per le agevolazioni legate alla qualifica soggettiva del contribuente e alla destinazione agricola del fondo, la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto deve essere letta unitamente al requisito dell'esercizio dell'attività a titolo principale, quando richiesto dalla disciplina applicabile.
- Nel giudizio di cassazione, le censure assorbite dalla soluzione di una questione pregiudiziale accolta non sono esaminabili e la loro trattazione è rimessa al giudice di rinvio.
- Quando il ricorrente deduce la violazione di legge in tema di presupposti di un'agevolazione tributaria, il rilievo decisivo è l'accertamento dell'effettiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla norma, non potendo sostituirsi a tale verifica una mera presunzione derivante da decisioni precedenti.
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