Cassazione Civile, Ordinanza n. 22697/2021 del 11/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
L'imprenditore individuale ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale su istanza del creditore consortile. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della procura ad litem conferita dal legale rappresentante del creditore ai difensori, sostenendo che quel rappresentante versasse in conflitto di interessi con il consorzio e che ciò rendesse invalida la costituzione in giudizio. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame della pendenza di un giudizio arbitrale impugnato in appello, dal quale egli faceva discendere un proprio controcredito da opporre in compensazione al credito azionato dal consorzio, nonché la conseguente carenza di legittimazione del creditore istante. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione dello stato di insolvenza, sostenendo che la propria situazione patrimoniale, anche alla luce della definizione agevolata di debiti fiscali e di altre garanzie reali, non integrasse i presupposti per il fallimento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato l'insussistenza in concreto del conflitto di interessi, dall'altro l'assenza di legittimazione del ricorrente a far valere la nullità della costituzione del rappresentante del creditore. Il secondo motivo è stato respinto perché la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito; la Corte ha ribadito che, nel giudizio prefallimentare, il giudice può valutare incidenter tantum anche i fatti dedotti dal debitore per contestare o estinguere il credito del ricorrente, ma ha confermato che il preteso controcredito era litigioso, illiquido e non tale da escludere la legittimazione del creditore istante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché investiva ancora una volta l'apprezzamento di merito sulla solvibilità dell'imprenditore; la Corte ha richiamato il principio per cui l'insolvenza si desume da una situazione strutturale di impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni, anche in presenza di attivo patrimoniale non agevolmente liquidabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tutela dell'interesse protetto dalla norma riguarda esclusivamente la parte rappresentata; la controparte non è legittimata a far valere la nullità della costituzione in giudizio del rappresentante per dedotto conflitto di interessi.
In presenza di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, la controparte interessata può chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato.
Richiamato nel motivo come norma sull'assetto della rappresentanza e sulle relative patologie processuali.
Richiamato solo come base della possibile responsabilità dell'amministratore verso la società, ma il presunto conflitto di interessi non è stato ritenuto sussistente in concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste formale della violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni o una diversa lettura del materiale probatorio.
Il creditore istante è legittimato a chiedere il fallimento se il credito posto a fondamento dell'istanza non è specificamente contestato e risulta valutabile in via incidentale dal giudice.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La soccombenza comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di conflitto di interessi del rappresentante processuale, la nullità della costituzione in giudizio non può essere fatta valere dalla controparte se la norma violata tutela esclusivamente l'interesse del rappresentato; la controparte può al più sollecitare la nomina di un curatore speciale.
- Quando una decisione di merito è sorretta da rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggerla, il ricorso che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse, perché l'altra motivazione resta idonea a mantenere fermo il decisum.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per contestare valutazioni, deduzioni difensive o il governo delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento il giudice compie una delibazione incidentale sul credito del ricorrente e può considerare anche le allegazioni del debitore volte a negare o estinguere l'obbligazione; tuttavia il credito litigioso e illiquido non esclude di per sé la legittimazione del creditore istante.
- Lo stato di insolvenza non coincide con il mero squilibrio contabile tra attivo e passivo, ma con una situazione strutturale di incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali, anche se esistano beni patrimoniali non agevolmente liquidabili.
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